Quantcast
Channel: CED e CTD – JAMMA
Viewing all 507 articles
Browse latest View live

SKS365, la Cassazione si esprime in favore di un ctd

$
0
0

(Jamma) – Un nuovo importante e fondamentale risultato premia il lavoro svolto dal team legale di SKS365 Group, riconoscendo ancora una volta gli estremi di discriminazione cui sono stati soggetti negli anni SKS365 e i CTD operanti con il brand Planetwin365.

 

La III Sezione penale della Corte di Cassazione (RN 46000/2014), aderendo alle argomentazioni presentate dall’Avv. Antonio Feriozzi del Foro di Roma, legale del Centro Trasmissione Dati collegato al bookmaker austriaco SKS365 Group e operante con il marchio Planetwin365, ha infatti rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ancona.

 

Il provvedimento reso dal Tribunale del Riesame di Ancona sarebbe stato adottato in violazione di legge avendo lo stesso Tribunale accertato, tra l’altro, l’infondatezza giuridica della fattispecie ravvisata dall’art. 4 L. 401/89. Il Procuratore Generale, condividendo le censure mosse dall’avv. Feriozzi al ricorso proposto dal Pubblico Ministero, ha anch’egli concluso per il rigetto dello stesso ricorso.

 

Una conferma quindi, della validità in passato,della posizione dei CTD commercialmente collegati a SKS365, visto come già lo scorso 3 febbraio 2015 la Corte Suprema di Cassazione, decidendo su analoga questione riferita ad altro centro difeso dall’Avv. Feriozzi, aveva rinviato a nuovo ruolo il giudizio in attesa della decisione della CGE in ordine alla pregiudiziale sollevata dal Tribunale del Riesame di Salerno per un altro CTD.

 

L’Avv. Antonio Feriozzi (difensore del CTD): “Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto. Rispetto al provvedimento del 3 febbraio scorso, di natura evidentemente interlocutoria, sembra che la Suprema Corte abbia finalmente preso posizione circa il riconoscimento della discriminazione subita da SKS365 a causa della legislazione nazionale”.

 

L’Avv. Annamaria Amitrano (Head of legal SKS365 Group): “L’orientamento della Cassazione prescinde dalla adesione di Sks365 alla procedura di regolarizzazione per emersione che la stessa sarà costretta ad abbandonare ove lo Stato, nelle sue diverse articolazioni funzionali, non ponga in essere un’immediata azione repressiva nei confronti dei soggetti non aderenti, alla luce dei precisi obblighi di chiusura previsti dall’art. 1 comma 644 Legge 190/2014″.


Scommesse. Tribunale Riesame di Santa Maria Capua Vetere, dissequestrato CED

$
0
0

(Jamma) – L’adesione alla sanatoria comporta l’insussistenza del fumus del reato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza depositata il 1 aprile 2015 dissequestra CED Goldbet, la cui misura era stata applicata poco prima della Legge di Stabilità.

Il Collegio, accogliendo le tesi dell’avv. Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, oltre a riconoscere le ragioni del bookmaker austriaco in ordine alle discriminazioni patite, con conseguente disapplicazione della normativa penale in considerazione della perdurante incompatibilità comunitaria del sistema concessorio, ha menzionato tra le cause ostative alla configurazione del fumus del reato anche la regolarizzazione del centro ai sensi della Legge di Stabilità 2015.
L’ordinanza, molto articolata, tratta temi attualissimi, tra cui l’inibizione ad ottenere la licenza 88 tulps con riferimento al reato di gioco d’azzardo, ponendosi ancora oggi in posizione critica nei confronti dell’ordinamento italiano e delle ragioni erariali perseguite attualmente come precipuo obiettivo, a fronte dell’originaria tutela dell’ordine pubblico che il tulps mirava a mantenere. Tra i vari temi trattati, decisivi ai fini dell’esito, anche un’accurata ricostruzione della discriminazione patita da Goldbet, con menzione di tutte le sentenze della Corte di Cassazione intervenute sul tema ed ottenute dall’avv.Marco Ripamonti.

Betuniq: La Cassazione annulla ordinanza di sequestro

$
0
0

(Jamma) – La III Sezione Penale con nuovo provvedimento, conferma la illegittimità del sequestro operato. La Corte Suprema di Cassazione, ha annullato infatti l’ordinanza che manteneva il vincolo reale sull’immobile di un ctd BetuniQ.

Le censure mosse dalla difesa del CTD rappresentato dagli avv.ti Domenico Neto e Valentina Tavilla, vertevano sulla attuale condizione della BetuniQ, che attende pronunciamento dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla discriminazione e dunque sulla assoluta illegittimità che avrebbe rappresentato il mantenimento della sequestro conservativo per la presunta violazione dell’art 4 L 401/89. L’ordinanza che rigettava il riesame proposto avverso il sequestro conservativo, proveniente dal Tribunale di Napoli era, pertanto, illegittima. All’udienza in camera di consiglio, tenutasi il 9.04 u.s. tenutasi innanzi alla Terza sezione penale della Suprema Corte, interveniva l’avv. Domenico Neto contestando in toto le motivazioni alla base del sequestro conservativo. All’esito, la Corte Suprema di Cassazione annullava l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Grande la soddisfazione negli ambienti del team legale di UniqGroup, che incassa l’ennesimo riconoscimento positivo dal Supremo Consesso nazionale.

Sanatoria CTD. Tar Lazio concede il merito a Stanleybet. Udienza fissata per l’8 luglio

$
0
0

(Jamma) Il presidente della Seconda Sezione del Tar Lazio ha concesso il merito a Stanleybet sui ricorsi contro la sanatoria dei CTD prevista dalla Stabilità 2015. Il merito è stato fissato al prossimo 8 luglio. Stanleybet nei ricorsi la cui udienza si è tenuta oggi chiedeva “l’annullamento del provvedimento del 5.01.2015 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di impegno alla regolazione fiscale per emersione dei soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale”. Al centro della contestazione degli avvocati la validità della sanatoria in sè, con la quale la Legge di Stabilità 2015 ha predisposto una regolarizzazione fiscale per le agenzie prive di licenza in Italia che raccolgono scommesse nel nostro Paese.

Legge di Stabilità: B2875 ottiene il rinvio al merito dal Tar Lazio

$
0
0

(Jamma) – Questa mattina, nel corso della Camera di Consiglio tenutasi dinanzi al TAR del Lazio ove si è discusso della “sanatoria” prevista dalla Legge di Stabilità per il 2015, B2875 ha ottenuto il rinvio della trattazione ad un’udienza di merito che si terrà a breve. 

 

Il Presidente della Seconda Sezione, prendendo atto delle numerose criticità della Legge di Stabilità del 2015 e della peculiare posizione di B2875 e di taluni concessionari dello Stato, ha ritenuto di dover approfondire la questione, con un ulteriore studio degli atti. L’Avvocatura dello Stato ha dovuto constatare che la sanatoria fiscale è stata contestata non solo da B2875, licenziatario comunitario, ma anche da concessionari italiani.

Commissione tributaria di Palermo: I CTD devono pagare l’imposta sul gioco raccolto

$
0
0

(Jamma) – I centri trasmissione dati sono soggetti all’imposta unica sulle scommesse raccolte. Lo ha stabilito, consolidando il proprio costante orientamento, la commissione tributaria di Palermo con quattro sentenze del 9 aprile 2015.


Secondo i giudici palermitani gli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 504/1998, letti alla luce dell’art.1, 66′ c. lett. a) della legge di interpretazione autentica n. 220/2010, equiparano, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta unica, coloro i quali ‘gestiscono’ le scommesse per conto proprio e coloro che invece lo fanno per conto di terzi, coma appunto i CTD. Secondo la sentenza, non ci si trova, infatti, “in presenza non di una mera attività di intermediazione, ma di una vera e propria agenzia di scommesse che ha accettato e pagato le vincite con denaro contate”.
La pronuncia prosegue precisando “come l’autorizzazione conseguita dalla Stanleybet nel paese di origine non le avrebbe affatto consentito, con diretto riguardo al periodo oggetto dell’accertamento tributario, ad operare lecitamente in ltalia, e ciò neppure attraverso il contratto di stabilimento concluso con il [CTD], non potendosi in alcun modo riconoscersi civiltà giuridica ad un complesso negoziale integrante gli estremi di quello che, alla stregua della elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, può essere qualificato come ‘abuso di diritto’, inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco” mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trame un vantaggio fiscale”.
La sentenza, peraltro, dichiara inapplicabili le sanzioni irrogate, come peraltro affermato dalla stessa Agenzia delle dogane con al circolare del 7 giugno 2012, in quanto nel 2012 “erano ancora apprezzabili quei profili, di cui la stessa Amministrazione ha dato atto nella circolare del luglio del 2012, di incertezza interpretativa e di difficoltà nella materiale esazione della imposta medesima”.

Scommesse. Tar Lazio respinge richiesta sospensione norma su sanatorio CTD

$
0
0

(Jamma) “Le esigenze cautelari addotte dalla società ricorrente non giustificano la concessione della richiesta misura cautelare in quanto non è stato allegato alcun pregiudizio grave ed irreparabile e la predetta società già opera sul territorio nazionale attraverso lo ‘Sportello virtuale affiliato’”. Con questa motivazione la Seconda Sezione del Tar Lazio ha respinto la richiesta avanzata dal bookmaker Il Sogno di Tolosa di sospendere la procedura per la sanatoria dei Ctd, avviata con l’ultima legge di Stabilità. Il bookmaker aveva impugnato una serie di provvedimenti dei Monopoli (tra cui il decreto del 5 gennaio 2015, contenente la “dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale” e il decreto del 15 gennaio 2015, con il “disciplinare di raccolta”) e la circolare del Ministero dell’Interno del 27 gennaio 2015.

Scommesse: assoluzioni e dissequestri in Sicilia

$
0
0

(Jamma) – Nuove pronunce assolutorie e riesami accolti per CED collegati all’austriaca Goldbet. In Sicilia, i Tribunali di Messina, in data 19 marzo 2015, Palermo il 6 e 20 marzo 2015, Marsala, in data 11 marzo 2015, Enna in data 10 aprile 2015, in accoglimento delle argomentazioni svolte in punto discriminazione dai difensori degli imputati titolari dei CED, avvocati Marco Ripamonti e Valentina Castellucci, hanno pronunciato assoluzioni con ampia formula.

Di particolare rilievo la Sentenza resa a Messina relativa a diversi imputati – precisa l’avv.Ripamonti, – trattandosi di procedimento scaturito da uno stralcio del noto procedimento leccese ancora in corso di dibattimento, che – aggiunge l’avvocato – dopo le archiviazioni ed assoluzioni di Palermo, Agrigento, Trapani, Catania, Enna, Taranto, Pescara e Pistoia va ulteriormente ad affievolirsi nel relativo impianto accusatorio.
Importanti provvedimenti sono stati resi anche dal Tribunale del Riesame di Palermo in accoglimento di ricorsi avanzati dagli stessi difensori e basati anche sulla intervenuta regolarizzazione del centri.


Gaetano Mura su Bet1128 vince la regata Roma X 1: “Distrutto ma felice”

$
0
0

“Abbiamo vinto, c’è l’abbiamo fatta. Sono distrutto, ma felice”. Queste le prime parole del velista sardo Gaetano Mura che ieri alle 22:30:29 con il suo class40 bet1128 ha tagliato per primo – al porto di Riva di Traiano – il traguardo della regata in solitario Roma X 1.

Una sfida molto impegnativa e soprattutto avvincente per lo skipper di Cala Gonone – atleta del Csi – che ha lottato fino all’ultimo miglio, nonostante abbia condotto quasi per intero la regata da 535 miglia lungo il Tirreno, per avere la meglio sul suo inseguitore Mario Girelli –ha tagliato il traguardo alle 23:18:25 – che con Patricia II ha dato filo da torcere a Mura. ‘’Un vero appassionante match race quello con Mario Girelli. Sono sempre rimasto attaccato al timone. Non posso dire quanto ho dormito, anzi quanto non ho dormito, perché corro il rischio che nessuno mi creda – ha detto Gaetano -, è stato un grande sforzo dal punto di vista fisico e psicologico. Pur essendo una regata ‘’piccola’’ o ‘’corta’’ rispetto, per esempio, alla transoceanica in solitario Mini Transat che ho corso nel 2009 – oltre 4mila miglia – qui non ti puoi proprio permettere di riposare un attimo’’. Soprattutto quando si ha dietro Mario Girelli – l’anno scorso alla Roma X 1 è uscito secondo nella classe e terzo assoluto; poi il secondo posto alla Giraglia per Due e alla GiragliaOne – che ha spinto fino alla fine. Il risultato è rimasto incerto fino alle ultime 15 miglia quando la distanza tra i due concorrenti era in media di due miglia. ‘’Sono soddisfatto anche perché se si guarda la classifica abbiamo lasciato dietro molte barche della Roma per 2 e della Roma per Tutti. Voglio ringraziare in particolare il mio main sponsor bet1128 che mi ha permesso di essere qui e partecipare a questa bella regata. Un ringraziamento anche a Montura che mi sostiene da sempre e agli sponsor tecnici come Lombardini, Antal e tutti coloro che mi hanno dato una mano in questa impresa’’. Ora gran riposo ma il 23 maggio di nuovo in acqua per la Mini Around Sardinia, un ritorno al mini in coppia con il velista romagnolo Michele Zambelli. Poi appuntamento in Adriatico il 4 luglio per la Rimini Corfù Rimini – ritorna dopo 14 anni di assenza – organizzata dal circolo velico di Rimini e vedrà Gaetano in coppia con Bert Mauri. Il costruttore di bet1128 e vincitore delle ultime edizioni della Mille Miglia del Mare che quest’anno coincide con l’evento La Notte Rosa che richiama milioni di persone in Riviera.

Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso di primo grado: “88 Tulps non può essere rilasciato a chi non sia in possesso della concessione ministeriale”

$
0
0

(Jamma) – Il Consiglio di Stato, tramite sentenza, ha accolto il ricorso – proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Questura de La Spezia – contro il titolare di una sala scommesse in cui veniva chiesta la riforma della sentenza breve del Tar Liguria concernente il diniego dell’autorizzazione della raccolta scommesse. 

 

“La Questura di La Spezia ha negato all’odierno appellato, incaricato della raccolta di giocate per conto della SKS365 Group Gmbh di Innsbruck (titolare di licenza austriaca per l’attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS ad esercitare la relativa attività di trasmissione dati.
Il diniego è motivato col rilievo secondo cui la società austriaca ed il richiedente non rientrano tra i concessionari o autorizzati ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS.

 

2. L’odierno appellato ha prospettato dinanzi al TAR Liguria un unico ordine di censure, incentrato sulla contrarietà agli artt. 43 e 49 del Trattato UE (rinumerati artt. 49 e 56 TFUE) dell’art. 88 del TULPS, nella parte in cui consente ai soli concessionari di ottenere l’autorizzazione di p.s.

 

Il TAR Liguria, con la sentenza appellata (II, n. 235/2014) ha accolto il ricorso ritenendo che la necessità della concessione o dell’autorizzazione nazionale ad operare nel settore, si configura quale restrizione alla circolazione dei servizi, incompatibile con il diritto europeo (ha richiamato, in tal senso, CGE, 29 marzo 2012, n. 451), e che ciò impone di disapplicare l’art. 88 del TULPS.

 

3. Appella il Ministero dell’interno, deducendo che: (a) – il ricorso introduttivo era nullo, perché notificato presso la Questura di La Spezia, e la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato non ha sanato il vizio in quanto è stata effettuata unicamente nell’interesse del Ministero dell’interno; (b) – il ruolo del Centro Trasmissione Dati (qual è l’appellato) è di mera mediazione, il contratto di scommessa si conclude direttamente con il bookmaker straniero, è solo lui che svolge attività di organizzazione e gestione delle scommesse, e deve pertanto avere l’autorizzazione/concessione; quindi, vi è carenza di legittimazione/interesse ad agire dell’appellato (cfr. Cons. Stato, III, n. 5672/2013); e comunque, nel merito, la concessione era presupposto necessario per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e la sua mancanza giustifica il diniego impugnato.

 

4. L’appellato non si è costituito in giudizio.

 

5. Può prescindersi dall’approfondire la questione in rito, stante la fondatezza degli altri motivi di appello.

 

5.1. La Corte di Giustizia, nell’affrontare la questione pregiudiziale sollevata in un giudizio instaurato proprio da titolari di CTD, con la sentenza 12 settembre 2013, in C-660/11 e C-8/12, ha affermato che “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la circostanza che un operatore disponga, nello stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”.

 

Quindi, il sistema concessorio-autorizzatorio imposto dal nostro ordinamento, e che fa perno sull’art. 88 del TULPS, non si pone di per sé in contrasto con l’ordinamento comunitario. Va aggiunto che restano estranee al presente giudizio, in quanto non specificamente prospettate in primo grado, e comunque non esaminate dal TAR e non riproposte in appello, le questioni in passato sollevate da altre società estere, che avevano avuto ad oggetto le gare per l’ottenimento della concessione (sotto vari profili, come il numero delle concessioni, le distanze tra i concessionari e la posizione di privilegio di coloro che erano già titolari di concessione rispetto ai nuovi aspiranti), e che avevano dato luogo alle precedenti pronunce della Corte di Giustizia in materia (cfr. sentt. 6 marzo 2007 in C-338/04 e C-359/04 e C-360/04 – Placanica; 8 settembre 2010, in C-46/08 – Carmen Media Group; 16 febbraio 2012, in C-72/10 e C-77/2010, Costa e Cifone), pure richiamate nel ricorso.

 

5.2. Questa Sezione, con una serie di sentenze coeve, tra cui quella invocata dall’Amministrazione appellante (n. 5672/2013), ha affermato – sulla base degli artt. 1 del d.lgs. 496/1948, 88 del TULPS di cui al r.d. 773/1931, nella versione introdotta dall’art. 37 della legge 388/2000, come interpretato dall’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 40/2010, conv. nella legge 73/2010, e della sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2013, succitata – e con riferimento ad una controversia del tutto analoga a quella in esame, che: (a) – “in punto di legittimazione e di sussistenza dell’interesse ad agire, il centro trasmissione dati, pur potendo formalmente proporre il ricorso sulla base del semplice fatto di aver aperto il procedimento autorizzatorio, non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”; la circostanza, comunque, “è sufficiente ad escludere l’attualità dell’interesse a ricorrere. Infatti, nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato, dato che presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse. In termini più chiari, il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce. Infatti, il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto, ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori.” (b) – dal quadro normativo, e soprattutto dall’art. 88, cit. – secondo cui <> – si ricava che “il sistema concessorio-autorizzatorio, nell’ipotesi in cui l’amministrazione dello Stato italiano intenda affidare al mercato tutto o parte del settore delle scommesse, è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime. (…) l’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario (…) l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”; (c) – poiché, dunque, la qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile per lo svolgimento dell’attività, l’Autorità di P.S. “a fronte di una domanda con cui veniva chiesta l’autorizzazione unicamente a favore di un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione, che, non solo era compatibile con l’ordinamento comunitario, ma costituiva anche l’unico strumento attraverso il quale diventava possibile l’esatta individuazione dell’effettivo gestore.” (…) “la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori” e “Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario. Va da sé che l’autorità preposta all’ordine pubblico non può disinteressarsi del meccanismo in esame, poiché esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite.”.

 

 

5.3. Le predette considerazioni appaiono al Collegio condivisibili.

 

Deve quindi affermarsi, anche nella presente controversia, la mancanza della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’appellato, il quale (da solo) ha richiesto l’autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS, ha proposto il ricorso di primo grado ed è stato controparte dell’Amministrazione nell’intero giudizio. E comunque, nel merito, la legittimità del motivo sostanziale sulla base del quale è stato opposto diniego all’odierno appellato.

 

Infatti, anche nel caso in esame, il potere di gestione appare unicamente incentrato sulla società estera, con la quale si concludono i singoli contratti di scommessa, mentre il CTD si limita a trasmettere semplicemente le proposte, ed è esente da ogni responsabilità circa l’esito del contratto di scommessa. 

 

5.4. Può aggiungersi che anche la più recente giurisprudenza di primo grado si pone nel solco dell’orientamento indicato, nel senso che : (a) – il nostro sistema giuridico rimane improntato al c.d. “doppio binario”, costituito dalla necessità di ottenere, anche per l’attività di raccolta dati delle scommesse per un operatore estero, sia la concessione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia l’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS (cfr. TAR Piemonte, II, n. 1399/2014); (b) – la licenza di cui all’art. 88, cit., non può essere rilasciata a chi non sia in possesso della concessione ministeriale e, sotto tale profilo, l’attività demandata al Questore è vincolata, non essendo ammessa alcuna discrezionalità dell’Amministrazione, che in assenza della concessione, è tenuta ad emettere un provvedimento di rigetto per insussistenza di uno dei presupposti di legge (cfr. TAR Piemonte, n. 1399/2014, cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 97/2014); (c) – non sono meritevoli di accoglimento le censure dirette ad affermare l’incompatibilità dell’art. 88, cit., con gli artt. 43 e 49 del Trattato, e non vi è quindi necessità di disapplicare tale disposizione nazionale (cfr. TAR Campania, V, n. 5/2015; TAR Basilicata, n. 836/2014).

 

6. In conclusione, l’appello deve essere accolto, e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado“.

Scommesse. ADM aggiorna elenco dei centri trasmissione dati che hanno aderito alla sanatoria

$
0
0

(Jamma) E’ stato  pubblicato un nuovo elenco dei centri trasmissione dati che hanno aderito alla sanatoria prevista dalla legge di Stabilità 2015. I soggetti che hanno aderito risultano essere 2.196. L’emersione dei centri porterà nelle casse dello Stato entrate per 117,4 milioni di euro per le due rate di imposta unica.

Il Governo inizialmente aveva previsto l’adesione di circa il 50% delle agenzie non autorizzate – ovvero 3.500 dei 7.000 centri che operano sul territorio italiano – stimando incassi per 187 milioni di euro. Il nuovo elenco è consultabile al seguente link.

La Cassazione conferma la non applicabilità della sentenza CGE per Bet1128

$
0
0

(Jamma) – La III sezione penale della Corte di Cassazione si è appena pronunciata su procedimento camerale avverso ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale del Riesame di Milano in cui è indagato il titolare di un CTD BET1128 difeso dall’avv. Vincenzo Scarano, ove il Tribunale lombardo rigettò il ricorso sul presupposto che la sentenza della CGE del 22/01/2015 aveva ritenuto non discriminabile la posizione dei book esteri e quindi in seguito all’applicazione dei suddetti principi non era possibile disapplicare l’art.4 della L.401/89.

 

Al contrario, in seguito al ricorso depositato dalla difesa, la Suprema Corte ha ritenuto di rinviare e aggiornare l’udienza in attesa delle statuizioni della Corte di Giustizia proprio sul caso di BET 1128 in relazione ai quesiti di rinvio pregiudiziale già posti da innumerevoli Tribunali e non ancora decisi dalla CGE, non ritenendo in alcun modo satisfattiva nel caso di specie la sentenza emessa nel mese di gennaio.

Bocciato ancora una volta l’uso illegittimo del sequestro amministrativo da parte degli incompetenti Monopoli di Stato

$
0
0

(Jamma) – Altre due sentenze favorevoli del Tribunale di Torino che hanno annullato le ordinanze ingiunzioni emesse dalla incompetente Aams aventi ad oggetto la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 per ogni personal computer confiscato perché idoneo al collegamento a siti di gioco.

Secondo i Monopoli dello Stato la messa a disposizione di personal competer liberi alla navigazione all’interno degli internet point o dei ced, e che permettano anche il collegamento agli utilizzatori a siti di gioco, dovrebbero essere sanzionati ex art. 110, comma 9, lett. F ter) del T.U.L.P.S., in base alla loro presunta e assai discutibile assimilabilità agli apparecchi videoterminali di cui al comma 6, lett. B) dell’art. 110 del T.U.L.P.S..
Ancora una volta, però, gli avv.ti Andrea Vianello( foto) e Marco Colapinto del foro di Padova, all’udienza tenutasi lo scorso 17 aprile, hanno formulato le loro eccezioni e rappresentato al Giudice i gravi vizi delle ordinanze impugnate.
Con due sentenze gemelle il giudice torinese ha accolto le tesi difensive, conformandosi al precedente torinese, pronunciato da altro magistrato il 24 marzo 2015, in un caso identico e patrocinato dagli stessi avvocati di Padova.
Anche in quell’occasione, infatti, gli avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto avevano censurato l’anomala interpretazione giuridica e la illegittima modalità operativa seguita dai Monopoli dello Stato che, di fatto, vede tuttora ingiustamente condannare i centri di altri bookmaker a causa, evidentemente, di differenti strategie legali. Basti considerare che lo stesso giorno delle sentenze gemelle il centro di altro bookmaker subiva il rigetto del proprio ricorso da parte di altro Giudice dello stesso Tribunale.
Ma le udienze del 17 aprile non si distinguono soltanto per queste nuove sentenze favorevoli ai centri collegati a CloverBet.
Gli avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto, sentiti dalla redazione, riferiscono che durante le accese discussioni delle cause un funzionario a difesa di Aams avrebbe reso delle clamorose dichiarazioni innanzi al Giudice che, se risultassero veritiere, comporterebbero l’esclusione immediata dalla sanatoria di alcuni bookmaker per non aver assolto tutti gli oneri imposti nei termini decadenziali previsti dalla legge.
Gli avvocati padovani, pertanto, avendo personalmente appreso tali informazioni in una pubblica udienza ed avanti ad un magistrato della Repubblica, hanno riferito di non aver potuto far altro che predisporre une esposto da depositare presso la Procura di Roma, competente per territorio, perché l’Autorità giudiziaria accerti eventuali responsabilità penali per gravi delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

Consiglio di Stato sospende giudizio sul bando per BetuniQ in attesa della CGE

$
0
0

(Jamma) – “Dirompente l’effetto del rinvio in corte di Giustizia Europea da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 28 Febbraio scorso , il quale , ricordiamo , avverso una convalida di sequestro riguardante un CTD operante nella provincia con marchio BetuniQ ha riconosciuto l’illegittima esclusione dal bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici attraverso la rete fisica ( c.d. “Bando Monti”) , rinviando la decisione alla CGE per le motivazioni indicate dalla UNIQGROUP LTD concernenti l’assenza nel medesimo di “rimedi residuali” o “temperamenti” per poter assolvere correttamente al requisito inerente la capacità economico-finanziaria come invece previsti dalla direttiva 2004/18/CE Art.47.

 

Il Consiglio di Stato ritiene infatti , relativamente alla richiesta di annullamento del c.d. “Bando Monti” dinanzi al TAR (respinta in data 23/07/2014) che sussistano giustificati motivi per disporre la sospensione in via facoltativa del presente processo, in attesa che sulle predette questioni pregiudiziali si pronunci la Corte di Giustizia” .

 

Si presentano nuovi favorevoli scenari circa l’annosa questione sulla legittimità del bando e si rafforza la convinzione dell’ avvenuta discriminazione da parte della UNIQGROUP LTD che da sempre opera in modo trasparente e legale. Si tratta ancor di più di un successo poiché lo stesso C.D.S. riconosce indirettamente , la bontà delle osservazioni proposte da UNIQGROUP LTD e la vasta portata del rinvio del 28 febbraio .

 

“ ..la pronuncia del Consiglio di Stato ha dato il giusto peso alla situazione giuridica della BetuniQ . Una sospensione per nulla  scontata , ma al contrario  guadagnata ,  soprattutto , per la  grande caparbietà del nostro team legale che ha fortemente voluto questo risultato- afferma l’avv Tavilla  .   Il c.d.  “ dovere di soccorso”  al quale la Uniq Group ha fatto riferimento nell’appello e nelle successive memorie, oggetto di rinvio pregiudiziale  da parte del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria , avrebbe dovuto portare ‘AAMS alla richiesta di ulteriore documentazione, permettendo alla partecipante di provare il possesso del requisito. Quanto contenuto nell’art 47 della Direttiva europea , non è teoria opinabile  ,ma un principio Comunitario che non è stato rispettato. Con la odierna  decisione di sospensione del procedimento fino a che la questione non venga affrontata dalla CGE, il   Consiglio di Stato ne ha dato atto e, implicitamente,  lo ha confermato”.

 

Grande soddisfazione a casa BetuniQ che resta in trepidante attesa della decisione finale da parte della CGE sulla ardua ed annosa questione delle “referenze bancarie”.

 

Team Legale
BetuniQ  

Scommesse, Consiglio di Stato: “Ctd, inammissibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica su rilascio 88 Tulps”

$
0
0

(Jamma) – Il Consiglio di Stato ha giudicato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal titolare di un ctd contro la Questura di Napoli, in riferimento al mancato rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di attività concernente i servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di scommesse.

 

“Si ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto rivolto avverso atto confermativo di precedente decreto questorile dell’11 gennaio 2013, di rigetto della istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione di polizia per lo svolgimento di attività di trasmissione dati relativi a scommesse a quota fissa su eventi sportivi, atto a sua volta avente natura non definitiva, essendo ammesso contro lo stesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli ovvero ricorso al T.A.R. Campania, nei termini di legge (rimedi che non risultano essere stati attivati dall’interessato).
Il ricorso straordinario va, pertanto, dichiarato inammissibile”.


Assoluzione anche a Matera per un centro collegato a Betpassion non solo per la discriminazione subita dal bando Monti

$
0
0

(Jamma) – Un nuovo successo dei legali patavini Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto, storici difensori di BETPASSION, chiamati innanzi al Tribunale di Matera per assumere la difesa del titolare di un CTD imputato per la violazione dell’art. 4 legge 401/89.

Alla prima udienza, il giudice, lette le memorie della difesa e formulate le conclusioni, ritiratosi in camera di consiglio, ha accolto integralmente tutte le motivazioni sostenute dagli avvocati patavini che non si sono limitati all’ormai riconosciuta illegittima esclusione dal bando Monti del noto bookmaker maltese operante in Italia con il marchio BETPASSION ma hanno voluto attaccare anche la Legge Finanziaria 2015.
Tesi difensive che il giudice ha inteso condividere, motivando così l’assoluzione dell’imputato: “L’assunto accusatorio risulta radicalmente infondato e non merita perciò alcun accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che qui di seguito si espongono…… l’ultimo bando di gara, indetto dal governo Monti per il rilascio di concessioni di gioco in Italia a favore di società estere, definito in data 29.05.2013, ed a tale bando il bookmaker aveva regolarmente partecipato, ma proprio per la mancata rimozione da parte del governo Monti delle clausole ostative e discriminatorie esistenti nel bando (minore durata della concessione ed acquisizione coattiva è gratuita dei beni materiali ed immateriale della rete di gestione e raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di altri provvedimenti che ne sancissero la decadenza n.d.E.), il bookmaker a cui era affiliato l’imputato aveva proposto ricorso amministrativo al TAR Lazio (…) e la stessa III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sua ordinanza del 5.2.2014, ha rimesso la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunciasse circa l’incompatibilità con il diritto comunitario di bandire una gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle rilasciate in passato; se fosse incompatibile a che l’esigenza di mero allineamento temporale delle scadenze costituisse giustificazione adeguata alla minor durata; se fosse legittima una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco nei dai sopra indicati”.
Secondo il giudice, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22.1.2015 non e’ assolutamente risolutiva, “non cogliendo, tuttavia, l’aspetto fondamentale costituito dal fatto che con il bando Monti si era passato da un sistema rigorosamente concessorio ad un vero e proprio sistema autorizzatorio, senza la prefissione di alcun tetto numerico, sicchè di fatto – con buona pace del perseguimento della riduzione delle occasioni di gioco e della lotta contro la criminalità collegata ai giochi – di fatto il bando Monti ha consentito a chiunque di avviare l’attività di raccolta di gioco, a favore delle casse statali”..”Ad ogni modo, a riprova che il nuovo legislatore ha comunque accolto i principi contenuti nell’ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea, si ricorda come con la Legge Finanziaria del 2015 è previsto che lo Stato italiano acquisisca migliaia di punti raccolta di scommesse collegati a bookmakers esteri e non stabiliti in Italia, come BETPASSION, appunto, regolandosi mediante la sottoscrizione di un disciplinare del tutto identico a quello del governo Monti del 2012, ma privo della clausola vessatoria della acquisizione gratuita dei beni materiali ed immateriali della rete di gestione e raccolta, in tal modo lo Stato italiano ha preso atto del riconoscimento implicito della discriminatorietá degli artt. 43, 49 e 56 TFUE”.
Conclude il giudice chiarendo che: “Questo vuol dire che la mancata partecipazione alla nuova gara da parte del bookmaker maltese operante in Italia con il marchio BETPASSION nel 2012 non é stata dovuta ad una libera scelta ma ad una condizione lesiva della libertà comunitaria, essendo la compromissione degli artt. 43 e 49 e 56 del Trattato CE, e quindi non è stata dovuta alla volontà della società maltese di non partecipare alla gara per tali concessioni, allora neppure si possono sanzionare coloro che hanno utilizzato i servizi di tale operatore, posto che non si é in presenza della fattispecie concreta di raccolta di scommesse clandestine e del tutto al di fuori del sistema legale concessorio, perché realizzata nel disprezzo totale dei principi comunitari”.
Ricorrendo così le condizioni per la disapplicazione della norma interna il giudice di Matera assolveva il titolare del centro dal reato ascrittogli “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Una decisione questa – commentano gli Avv.ti Vianello e Colapinto – molto importante che tutti i titolari dei centri collegati al gruppo BETPASSION possono accogliere con piacere, soprattutto dopo la legge Finanziaria 2015, avendo peraltro già attuato modalità operative che li hanno tenuti esenti da molte problematiche vissute, invece, da altri operatori.

Dissequestrate le attrezzature di un CTD di Crotone contrattualizzato con Platinobet

$
0
0

(Jamma) – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone accoglie in data 8 aprile 2015 l’istanza avanzata dagli Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto, entrambi del foro di Padova, disponendo la revoca del sequestro con la conseguente restituzione dei beni in vinculis all’avente diritto.

La questione traeva origine da un sequestro convalidato alla metà dell’anno 2014 quando gli avvocati patavini si erano visti rigettare l’istanza di riesame basata sugli ormai consolidati principi dell’attività transfrontaliera di cui alla nota sentenza Biasci.
Il Tribunale del Riesame aveva respinto l’istanza dei difensori in quanto, pur condividendo la loro tesi difensiva, mancava in atti alla data dell’udienza di riesame, il diniego del questore nei confronti del titolare del CTD, con ciò non potendosi provare che lo stesso diniego non si basasse su elementi soggettivi del richiedente ed a nulla rilevando gli allegati certificati negativi, casellario e carichi pendenti.
Vi era che, il Questore, in data 17.10.2014 emetteva il diniego all’istanza ex art. 88 Tulps per la mera mancanza di concessione in capo al bookmaker operante in Italia con il marchio Platinobet.
A parere del GIP, letta l’istanza dei legali patavini, atteso che il diniego successivo del Questore non si basava sulla carenza di elementi soggettivi in capo al richiedente, “rilevato alla luce di quanto diligentemente richiamato, tanto nell’istanza cui il presente provvedimento intende fornire risposta quanto nella precedente pronuncia in risposta al predetto riesame – che eventuali limitazioni all’attività di raccolta di scommesse esercitata da imprenditori stabiliti in paesi dell’unione possano ritenersi legittime solamente in presenza di ostative finalità di pubblica sicurezza: valutato da ultimo che, in virtù delle esposte sopravvenienze, sussistono allo stato dubbi in ordine alla ricorrenza del prescritto dato del fumus commissi delicti accoglie l’istanza e, per effetto, dispone la revoca del sequestro con la conseguente restituzione dei beni in vinculis all’avente diritto”.

Anche nel corso dell’anno 2015 continuano le assoluzioni a Salerno per i centri collegati a Betpassion sulla base della sentenza europea “Biasci”

$
0
0

(Jamma) – È del 20 aprile 2015 l’ennesimo successo innanzi al Tribunale Penale di Salerno degli Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto del foro di Padova difensori della nota compagnia maltese BETPASSION.
Ancora rivoluzionarie ed innovative tesi di diritto che hanno permesso di attribuire al reato contestato a diversi titolari di CED non muniti del titolo questorile, spesso provenienti da altri bookmaker, natura contravvenzionale, aprendo così la strada all’istituto dell’oblazione che ha permesso, attraverso il pagamento della metà del massimo dell’ammenda prevista, di estinguere il reato ad ogni effetto, con conseguente non iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell’imputato.

 
Il giudice salernitano però, senza nemmeno considerare la domanda subordinata di oblazione, non ha avuto dubbi nell’accogliere la domanda principale di assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. dell’imputata “perché il fatto non sussiste” sulla base della cristallizzata motivazione che si ripete in forma ormai identica in ogni sentenza del Tribunale Salernitano per l’operatore BETPASSION: “Sul punto il Tribunale ritiene infatti di aderire al recente indirizzo formatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Pescara, ord. del 17 settembre 2014, Tribunale di Asti, ord. del 6 agosto 2014 e Tribunale di Teramo del 3 luglio 2014) chiamata a pronunciarsi su vicende analoghe a quello oggetto di giudizio, all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, ric. Biasci, in tema di libertà di stabilimento e art. 43 e 49 CE. Tale pronuncia ha tra l’altro affermato che i predetti articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Invero la limitazione all’esercizio pubblico dell’attività di impresa con modalità transfrontaliere può avere luogo unicamente se finalizzata alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo, per cui si è correttamente evidenziato che, ove la richiesta di autorizzazione avanzata dal ricorrente ex art. 88 Tulps fosse respinta per motivi legati alla persona del richiedente tali da compromettere la sicurezza pubblica, la limitazione risulterebbe pienamente compatibile con i principi comunitari di tutela dell’attività di impresa con modalità transfrontaliera. Nel caso di specie, tuttavia, il diniego dell’autorizzazione è stato fondato non sulla personalità dell’istante, essendo peraltro l’imputata incensurata e non gravata da carichi pendenti, ma in ragione della mancanza di atti concessori in favore della convenzionata BETPASSION“.

 
I vertici della compagnia maltese, sentiti dalla redazione, hanno espresso soddisfazione nel leggere oramai un numero consistente di motivazioni di assoluzione, tutte rese in sede di prima udienza, fondate su una giurisprudenza oramai seguita da innumerevoli tribunali dell’intero Stivale e formatasi in casa BETPASSION che consente un’efficace tutela dei propri centri anche dopo l’introduzione della nuova Legge Finanziaria 2015, dichiarandosi sicuri, peraltro, che le nuove modalità operative attuate da BETPASSION permetteranno ai propri affiliati una certa serenità nel loro lavoro quotidiano proiettato soprattutto nel lungo termine.

Tribunale di Roma assolve titolare di CED

$
0
0

(Jamma) – Ancora l’ennesima assoluzione per i titolari di CED collegati ad un bookmaker austriaco. Stavolta è il Tribunale di Roma, prima Sezione, che con Sentenza in data 16 aprile 2015 resa ai sensi dell’art.129 cpp e con contestuale motivazione, assolve con ampia formula il titolare del CED.

Viva soddisfazione è stata espressa dal difensore avv.Marco Ripamonti che ha dichiarato: “la Sentenza contiene una mirabile e minuziosa ricostruzione della vicenda Goldbet affermandone la discriminazione subita. Il proscioglimento immediato e con motivazione contestuale dimostra il pieno convincimento del tribunale circa la fondatezza delle nostre tesi ed argomentazioni, sopratutto con riferimento all’interpretazionedella Giurisprudenza della Corte CE sul caso Goldbet”.

La Corte d’Appello di Roma condanna un CTD StanleyBet: per l’Acogi l’ultima sentenza della CGE non annulla le precedenti pronunce europee

$
0
0

(Jamma) – Nei giorni scorsi la Corte di Appello di Roma è intervenuta nel caso di un CTD collegato a StanleyBet, già assolto in primo grado, condannando il titolare per raccolta abusiva di scommesse sportive.

 

In primo grado il Tribunale di Roma era stato molto preciso nell’analizzare i molteplici e lineari orientamenti giuridici europei sedimentatisi nel corso degli anni, ma a nulla è valso perché la Corte d’Appello che invece ha ribaltato tale giudizio ponendo come fulcro della pronuncia la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea
il 22 gennaio 2015 in merito al Bando Mondo Monti.

 

Secondo la Corte d’Appello, infatti, proprio con il Bando delle 2.000 concessioni emesso nel 2012 sarebbe “venuto meno l’impedimento normativo alla partecipazione della Stanley alle gare per l’ottenimento delle concessione”, e di conseguenza nessuna importanza avrebbe l’indirizzo giurisprudenziale comunitario acquisito negli anni e riferito a StanleyBet e all’intero impianto concessorio italiano. In sostanza quindi la Corte d’Appello sorvola su un principio fondamentale del diritto penale che è quello dell’irretroattività, ossia della non applicabilità di una norma penale a quelle condotte messe in atto prima della sua entrata in vigore.

 

Secondo l’Acogi quindi, la pronuncia espressa dalla Corte di Appello di Roma che ha deciso di condannare il titolare del CTD collegato a StanleyBet, già assolto in primo grado, è fortemente discutibile dal punto di vista giuridico perché l’operatore anglomaltese gode di molte sentenza favorevoli della Corte di Giustizia Europea, che hanno di fatto legittimato l’operatività dei CTD Stanley sul nostro territorio.

 

Secondo il presidente Ugo Cifone «l’assunto argomentativo della Corte di Appello capitolina, secondo cui il contesto giurisprudenziale della CGE sarebbe mutato con la sentenza del 2015, non è condivisibile perché rende nullo il riconoscimento di diritti conclamati in 15 anni di ingiuste discriminazioni. Bisogna ricordare poi – continua Cifone – che la sentenza del 22 gennaio è stata inconcludente e nociva per il sistema perché i Giudici non hanno preso posizione su una delle questioni focali del rinvio pregiudiziale formulato dal Consiglio di Stato ovvero relativo al ripristino di quelle discriminazioni riconosciute con la Sentenza Costa-Cifone. La CGE, nella sentenza di gennaio, – conclude il presidente di Acogi – si è limitata a motivare solo il quesito pregiudiziale relativo alla durata delle concessioni tralasciando gli altri quesiti oggetto di dicriminazione. Si sta correndo il rischio di un’ulteriore stratificazione di riferimenti giurisprudenziali inconferenti, con conseguente confusione del mercato, e soprattutto dei lavoratori del settore coinvolti».

Viewing all 507 articles
Browse latest View live