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Channel: CED e CTD – JAMMA
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BetuniQ approda in CGE a Lussemburgo

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(Jamma) – “È con enorme soddisfazione che Uniq Group annuncia che il tribunale delle libertà di Reggio Calabria in composizione collegiale ha rinviato in Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 267 TUE la causa relativa ad un CTD con marchio BetuniQ operante in Polistena (RC)”.
Il Tribunale calabrese ha infatti riconosciuto l’illegittimità del bando specificatamente ed esclusivamente riguardo ai motivi che la sola Uniq Group ha contestato, e concernenti la esclusione della stessa dal Bando di Gara 2012, ovverosia la mancata presenza nel testo del bando di “temperamenti” o “rimedi residuali”, come disposto dalla Legge Comunitaria (Art.47 dir. 2004/18/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 nonché comma V) per poter assolvere correttamente al requisito inerente la capacità economico-finanziaria qualora per motivi prettamente “logistici” sia stato reso de facto impossibile produrli.

 

Si legge nel provvedimento infatti: “ … i temperamenti e i criteri indicati dall’AAMS in sede di richiesta d’interazione documentale hanno reso inesorabile l’esclusione, posto che, a dimostrazione della verifica economico finanziaria, la Uniq Group avrebbe dovuto necessariamente depositare ‘due’ dichiarazioni le quali “certificassero in modo non generico-senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice“.

 

Ne deriva che il bando di gara, le regole amministrative allegate ed il provvedimento di esclusione, disponendo che la capacità economico finanziaria potesse essere dimostrata a pena di esclusione, unicamente mediante dichiarazione di due istituti bancari, omettendo di indicare i criteri alternativi ai ricavi oppure ulteriori e diversi temperamenti, nell’ipotesi in cui il candidato non fosse in grado di acquisire le informazioni mediante dichiarazioni bancarie – erano illegittimi per violazione dei principi di trasparenza e del favor partecipationis, con chiara valutazione del diritto comunitario. La difesa rappresenta, in modo condivisibile, che, trattandosi di selezione a livello comunitario, ove si fossero messi a confronto operatori di gioco appartenenti a Paesi diversi, andava necessariamente rispettato il principio scaturente dall’art 47 della direttiva 2004/18/CE “… che sancisce di base tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria , oltre che, al comma V, un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”. Ne consegue – continua il Collegio – che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico, i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.
Vogliamo ricordare che la Uniq Group ha espresso fin dal principio la volontà di ottemperare alle incombenze previste dallo stesso bando, come dimostra la missiva (correttamente menzionata dal dispositivo di rinvio della Corte) priva di risposta inviata ad AAMS in data 15/01/2013 nella quale emergeva la volontà della Società di trovare una soluzione immediata per poter assolvere al requisito finanziario necessario per la partecipazione alla gara.

 

Grandissimo entusiasmo nel team legale: “Siamo soddisfatti per il tenore del provvedimento emesso dal Tribunale reggino – commentano gli avvocati difensori di Uniq Group, Valentina Tavilla e Domenico Neto del Foro di Reggio Calabria – perché avalla pienamente le doglianze specifiche sollevate dalla Società all’indomani dall’esclusione illegittima dalla gara indetta con il bando “Monti”. Siamo anche fermamente convinti che la Corte di Giustizia Europea traccerà, con la sua pronuncia, un corretto e puntuale ambito di applicazione per l’evoluzione della normativa interna nazionale, così da evitare che si ripresentino clausole vessatorie e discriminatorie come quelle che hanno negato all’azienda maltese di confrontarsi con gli altri allibratori stranieri in seno ad un mercato rispettoso dei dettami comunitari“.
Ancor più di prima, è possibile affermare che BetuniQ continuerà ad operare sul territorio nazionale, credendo fermamente nel proprio operato e sempre nella consapevolezza di aver agito nel rispetto delle regole e di essere stata fino a questo momento illegittimamente discriminata per motivazioni che prescindono dal mancato rispetto di quanto richiesto dalla Legge.
Una pronuncia che assume una valore ancora maggiore poiché arrivata nel delicatissimo momento in cui la Legge di Stabilità creando ingiustificato timore, ha generato voci del tutto mendaci circa le sorti della Uniq Group che ha da sempre fondato sulla trasparenza e sulla correttezza le proprie armi fondamentali.


Ancora assoluzioni e dissequestri per i CTD collegati a SKS365

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(Jamma) – Una nuova importante serie di pronunce assolutorie, per i CTD commercialmente collegati a SKS365, è stata recentemente emessa da diversi tribunali nazionali: i Tribunali di Pescara, Velletri, Tivoli e Roma, con sentenze recentemente depositate, hanno assolto CTD collegati al bookmaker austriaco con formula piena in quanto “il fatto non sussiste”, accogliendo così le tesi difensive illustrate dall’Avv. Antonio Feriozzi.

 

I Tribunali di Milano, Salerno, Napoli, Ancona, Santa Maria Capua Vetere e Roma hanno invece annullato i sequestri preventivi disposti ai danni di CTD commercialmente collegati a SKS365. L’Avv. Antonio Feriozzi, difensore dei centri, ha espresso grande soddisfazione per le motivazioni dei provvedimenti che, da un lato, “confermano la discriminazione subita dal bookmaker austriaco e, dall’altro, premiano la Società stessa per le scelte di grande trasparenza operate sia in relazione al Bando Monti, sia, più recentemente, con l’adesione massiccia dei CTD legati all’operatore austriaco alla procedura di regolarizzazione promossa con la Legge di Stabilità. Riteniamo importante, specialmente nell’attuale momento, continuare accrescere l’opera di difesa dell’immagine della Società, soprattutto a fronte di importanti provvedimenti positivi”.

ADM, Peleggi: “Già mappati oltre 2.400 ctd”

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(Jamma) – “Gia mappati oltre 2.400 ctd, ma stiamo andando avanti con il processo di regolarizzazione dei centri come previsto dalla Sanatoria contenuta nella Legge di Stabilità”. E’ quanto dichiarato dal direttore dell’Agenzia delle Dogane Giuseppe Peleggi, a margine della bicameralina in Commissione Finanze, durante la quale il Governo ha illustrato il contenuto del decreto attuativo della Delega Fiscale.

 

Nulla di nuovo invece per quanto riguarda il ruolo ricoperto fino al 16 gennaio scorso da Luigi Magistro. “E’ prorogato al 10 marzo prossimo – ha detto – il termine per la presentazione delle candidature per le posizioni dirigenziali di prima fascia di Vicedirettore. Siamo in fase di attesa”.

Scommesse: ancora assoluzioni per i CTD

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(Jamma) – Le più recenti sono state rese dal Tribunale di Napoli il 12 febbraio 2015, dal Tribunale di Avellino il 23 febbraio 2015 e dal Tribunale di Nola il 18 febbraio 2015.


A base delle pronunce la pregressa discriminazione patita dall’operatore austriaco Goldbet, la cui posizione è stata parificata dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione, con ben sette Sentenze, all’operatore Stanley.

Da ciò la discriminazione anche ai danni dei preposti titolari dei CED che si erano veduti negare la licenza di pubblica sicurezza per la carenza del titolo concessorio in capo a Goldbet. Si tratta delle ennesime sentenze di merito favorevoli alla posizione Goldbet e che seguono una serie di successi che l’operatore austriaco, la cui difesa penale dei relativi CED continua dal 2010 ad essere sostenuta con successo dall’avv.Marco Ripamonti, ha conseguito e conquistato sia a livelli di Corte di Giustizia, che di Cassazione e tribunali di riesame e di merito.

Cassazione e Bando Monti, avv Ripamonti: “in attesa della CGE sul caso Stanley, ma si è già parlato di discriminazione indiretta”

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Sono numerosi i procedimenti in Corte di Cassazione che vengono rinviati a nuovo ruolo in attesa della Sentenza della Corte di Giustizia sulla pregiudiziale sollevata dalla medesima Cassazione con riferimento ad una serie di temi, tra cui la cessione a titolo non oneroso dei beni strumentali in caso di decadenza e cessazione dei diritti Monti.

Ma la Corte di Cassazione, in un caso particolare, ha già espresso una valutazione anticipatoria in ordine alla gara Monti, introducendo per l’operatore Centurionbet, titolare del brand Bet1128, un concetto inedito: la discriminazione indiretta.

L’avv.Marco Ripamonti, che con l’avv.Vincenzo Scarano, assiste attualmente i titolari dei CTD facenti capo all’operatore maltese, ha riepilogato in breve il contenuto della pronuncia, depositata il 31 marzo 2014: “La Sentenza è decisamente rilevante perchè non si limita ad affermare il principio in base al quale la Libertà di Stabilimento sia violata nel caso in cui una gara non sia riuscita a rimediare alla situazione di accertato contrasto comunitario di una precedente gara. Nel caso in esame, infatti, la circostanza rilevata dal Supremo Collegio, si riferisce ad un operatore che non aveva, tuttavia, partecipato alla precedente gara discriminatoria, ma che interessato a partecipare alla nuova gara finalizzata a rimediare alla pregressa incompatibilità comunitaria, si era astenuta da tale partecipazione per i profili di perdurante contrasto comunitario, comunque presenti, impugnandone il bando. Nel caso in parola trattasi del bando Monti impugnato da Centurionbet. Dinanzi a tale fattispecie, la Corte di Cassazione ha esaminato i profili di censura alla gara Monti illustrati nel ricorso al Tar presentato dalla predetta Centurionbet, affermando come tale situazione sia riconducibile ad una forma di discriminazione indiretta che, se commessa con lo strumento legislativo, autorizza l’intervento della Corte Costituzionale, se consumato con atti amministrativi autorizza l’intervento del giudice amministrativo (per l’annullamento) o del giudice ordinario (per la disapplicazione). Si tratta di un concetto non del tutto nuovo, per la verità anche in precedenza affermato in Cassazione a fronte del Bando Bersani e bookmaker discriminati da quest’ultimo, ancorché non partecipanti a precedente gara, ma che con la Sentenza in commento viene però enunciato in modo netto ed esplicito e, per giunta, con riferimento proprio al bando Monti. Una Sentenza, quindi, suscettibile di aprire nuove ed interessanti prospettive“.

La Cassazione sospende procedimento: primi effetti del rinvio alla CGE per BETUNIQ

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(Jamma) – Come era preventivabile, e auspicabile per il Dipartimento Legale BetuniQ, per UNIQGROUP LTD si avvertono i primi effetti del rinvio alla CGE. In data 04/03/2015 la Corte Suprema di Cassazione, terza sezione, relativamente ad una impugnazione presso la stessa Corte per mancato accoglimento di dissequestro di un CED in sede cautelare, ha infatti accolto i nuovi motivi condividendone le ragioni e Rinviando a nuovo ruolo la causa in attesa della decisione della Corte di Giustizia.
IL PROC. GEN. non si è opposto al rinvio chiesto dalla difesa del titolare del CTD in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea sul motivo nuovo e sulle ragioni difensive, condividendole a pieno.
Una decisione che avvalora ulteriormente la bontà delle ragioni poste a fondamento del rinvio operato ad inizio mese dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria a Lussemburgo. Il provvedimento ed i quesiti formulati alla Corte di Giustizia Europea rilevano, secondo la S.C. anche nel procedimento in esame e pertanto rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione.
Il rinvio alla CGE è avvenuto, ribadiamo, specificatamente a motivo della illegittima esclusione della UNIQGROUP LTD dal bando Monti.

Procura della Repubblica di Milano: immediato dissequestro e archiviazione per un ctd Bet1128 perché il fatto non sussiste

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(Jamma) – La Procura della Repubblica di Milano ha accolto integralmente le motivazioni presentate dall’avvocato Vincenzo Maria Scarano disponendo l’immediato dissequestro di un ctd collegato a Bet1128 e sequestrato dalla polizia giudiziaria.

 

Il sequestro non è stato convalidato in quanto, sulla scorta delle osservazioni difensive, è emersa l’impossibilità per Bet1128 di partecipare al bando 2012. Non ritenendo quindi più sussistenti gli elementi idonei a configurare il reato ascritto è stata inoltra dalla Procura la richiesta di archiviazione perché il fatto non sussiste.

Scommesse, Stanley: “Cassazione non applica la sentenza della Corte di Giustizia”

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(Jamma) – “La Corte di Cassazione, III Sezione Penale, non ha applicato la sentenza “Stanley” della Corte di Giustizia, ma ha disposto il rinvio del procedimento a nuovo ruolo per attendere la decisione dei Giudici Europei sulla propria domanda di questione pregiudiziale comunitaria, basata su quesiti diversi da quelli del Consiglio di Stato.

 

Ieri 28 gennaio, davanti alla Corte di Cassazione, III Sezione Penale, nel procedimento a carico del CTD Stanleybet, era fissato il giudizio cautelare per fatti accaduti nel 2014. L’avv. Daniela Agnello, difensore del titolare del centro, ha prodotto la sentenza del 22 Gennaio evidenziando che i giudici europei hanno fondato la decisione, incompleta e parziale, unicamente sul presupposto che l’allineamento temporale delle scadenze delle concessioni italiane può essere considerato funzionale solo a un obiettivo – perseguito dallo Stato Italiano – di riduzione in futuro del numero totale delle concessioni oppure all’esigenza di esercitare controlli di ordine pubblico più rigorosi nel settore delle scommesse.

 

Entrambi gli obiettivi, però, non sono affatto perseguiti dal legislatore italiano che, invece, continua a incentivare il gioco tentando di immettere nel sistema, attraverso la legge di stabilità, ben 7000 nuovi entranti, per di più in assenza di preventivo controllo di ordine pubblico, segnale inequivocabile – quindi – della mancanza di qualsiasi preoccupazione di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

 

Lo Stato Italiano, implicitamente ammettendo la sua voracità fiscale finalizzata solo alla raccolta erariale, confeziona una procedura di emersione che – nell’apparente obiettivo di promuovere un condono fiscale riservato ai CTD collegati a bookmaker esteri – apre invece il condono anche a pregiudicati a piede libero di ogni tipo, anche con gravissimi precedenti penali, senza averli prima sottoposti ad alcun controllo di ordine pubblico.

 

Infatti è data la possibilità di collegarsi immediatamente al totalizzatore nazionale, in attesa che gli uffici competenti delle Questure si attivino per la procedura amministrativa di rilascio della licenza di Pubblica Sicurezza. Perfettamente comprensibile il disappunto del Viminale che traspare da una circolare esplicativa alle Questure, ove si preannuncia l’assenza di qualsiasi corsia preferenziale, in relazione alla concessione della licenza di pubblica sicurezza, a soggetti che hanno una squalificazione soggettiva che sorge dalla presunta commissione del reato di cui all’art 4 legge 401/89 (scommesse clandestine).

 

La Corte di Cassazione e successivamente altre 25 autorità giudiziarie italiane, nell’anno 2014, hanno sollevato nuovi e ulteriori quesiti pregiudiziali sulle disposizioni della gara anche in relazione alla valenza discriminatoria dell’obbligo dei partecipanti di devolvere gratuitamente le proprie infrastrutture alla scadenza delle nuove concessioni, fissata a 42 mesi. Ieri la Corte di Cassazione non ha ritenuto la sentenza del 22 Gennaio scorso idonea a risolvere i dubbi interpretativi sollevati dai giudici in sede penale e ha sospeso il procedimento in attesa della nuova sentenza della Corte di Giustizia. Anche il Procuratore generale ha aderito al rinvio a nuovo ruolo del procedimento.

 

Nuova conferma in sede giudiziaria, quindi, da parte dei Supremi Giudici e della Procura Generale, che la sentenza del 22 Gennaio é una decisione incompleta, interlocutoria e, comunque, collocata al di fuori dell’attuale contesto normativo del sistema concessorio italiano”.

 

Stanleybet


Sanatoria Ctd, lo Stato incasserà 117 milioni di euro. Ecco l’elenco completo, record di regolarizzazioni in Sicilia e Campania

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(Jamma) – Pubblicato sul sito dei Monopoli di Stato l’elenco dei 2.195 centri scommesse che hanno aderito alla Sanatoria, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, e che dunque potranno offrire gioco in Italia.

 

Di seguito il link con l’elenco dei Ctd sanati.

 

Quasi la metà dei 2194 ctd sanati appartengono a due regioni. Sono stati infatti 587 i ctd della Sicilia che hanno aderito alla Sanatoria, mentre in Campania si sono regolarizzati 411 punti.

 

Sul terzo gradino del podio il Lazio con 284 ctd sanati. Seguono Puglia (167), Sardegna (103), Calabria (101), Abruzzo (98), Emilia Romagna (84), Piemonte (84), Lombardia (83), Toscana (62), Marche (49), Liguria (43), Veneto (16), Basilicata (12), Molise (5), Umbria (3), Friuli Venezia Giulia (2).

 

Con ben 165 ctd regolarizzati, è Roma la città con il più alto numero di punti sanati, pari al 58% del totale dei punti regolarizzati nell’intero Lazio (284). Alle spalle della capitale si piazza Palermo con 92 punti sanati, seguita da un’altra città siciliana, Catania, con 47. A Napoli i punti sanati sono stati 42, mentre Milano conta solamente 16 punti regolarizzati. Meglio del capoluogo lombardo fanno Torino (con 26) e Cagliari (con 21).

 

E’ Sks365 l’operatore che ha sanato il maggior numero di centri trasmissione dati, ben 1000 punti. Un manciata in meno, 983, quelli regolarizzati dall’altro grande bookmaker austriaco, GoldBet. Oia Service, – la compagnia cui fa capo il terzo operatore parallelo, Betaland, che ha deciso di aderire alla procedura di emersione – ha invece regolarizzato 100 punti.

 

I concessionari italiani invece sono riusciti a far emergere oltre un centinaio di punti. In testa in questo caso c’è Admiral Entertainment (33 centri), seguito da Snai (19), e Giocopolio 13. E ancora, tra i big delle scommesse, Hbg Online ne ha sanati 1o, Intralot 2, Eurobet e Cogetech 1 a testa. Di seguito l’elenco completo diviso per operatore:

 

SKS 365 – 1000
Goldbet – 983
Oia Service ltd (Betaland) – 100
Admiral Enterteinment – 33
Snai – 19
Giocopolio – 13
Gierre Game – 10
Hbg Online – 10
Ribot – 7
Punto Quota – 6
EventoGioco2 – 4
Intralot – 2
Sibet – 2
Cogetech – 1
Eurobet – 1
Isibet – 1
Totopartners – 1
Zetabet – 1

Totale 2194

 

Entrate per 117,4 milioni di euro per le due rate di imposta unica. E’ quanto incasserà lo Stato dalla Sanatoria delle 2.195 agenzie scommesse, collegate a bookmaker esteri, che hanno aderito al condono previsto dalla legge di stabilità e che potranno raccogliere gioco in Italia. Ben poca cosa rispetto alle stime del Governo, che inizialmente aveva previsto l’adesione di circa il 50% delle agenzie non autorizzate, pari a 3.500 su un totale di 7.000 agenzie che operano sul territorio italiano.

Sanatoria Ctd, Baretta (Mef): “Passo positivo per chi ha aderito. Gli altri si trovano in una situazione di difficoltà nei confronti dello Stato”

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(Jamma) – “Mi sembra un primo passo positivo. Certo non ci dobbiamo accontentare e fermarci qui, ma è evidente che la nostra linea di rigore da un lato, ma anche di gestione trasparente, sta portando risultati positivi”.

 

E’ quanto dichiarato dal sottosegretario all’economia con delega ai giochi Pier Paolo Baretta, in seguito alla pubblicazione da parte dell’Adm della lista delle 2.194 agenzie di scommesse, collegate a bookmaker esteri, che hanno aderito al condono previsto dalla legge di stabilità e che potranno raccogliere gioco in Italia. Esclusa per ora l’ipotesi di una seconda sanatoria.

 

“Per ora non se ne parla – ha aggiunto -. Chi ha scelto di emergere ha fatto bene, altri si trovano in una situazione di difficoltà nei confronti dello Stato”.

Delega fiscale, Acogi: “Scommesse, si rischia drammatico ritorno al passato”

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(Jamma) – “L’ultima bozza relativa alla Legge Delega Fiscale, al vaglio del Legislatore da oltre un anno e apparsa negli ultimi giorni sugli organi di stampa, è un ulteriore prova del fatto che lo Stato Italiano sta cercando di correre ai
ripari blindando e salvaguardando quegli operatori che hanno aderito alla recente “sanatoria”.

 

Con il condono, infatti, lo Stato è intervenuto nel settore con una legge vaga e imprecisa, che facilmente, come è emerso nel dibattito tra gli addetti ai lavori proprio in questi giorni, potrebbe portare all’insorgenza di nuovi contenziosi legali e impugnative che altro non farebbero che estenuare ulteriormente un settore già provato
da 15 anni di incertezze e discordie. Come l’Acogi aveva denunciato sin da una prima lettura della Legge di Stabilità, concedere l’autorizzazione di pubblica sicurezza (ex art. 88 Tulps) a soggetti che non possiedono i requisiti soggettivi previsti ex lege contrasta con la previsione di tutela dell’ordine pubblico. Per questo motivo, l’obiettivo cardine per cui lo Stato Italiano si riserva il monopolio del settore del gioco, nonché la difesa della sicurezza dei cittadini-consumatori a 360°, vengono meno se si pensa che chiunque ha potuto accedere alla sanatoria semplicemente pagando.

 

Da questa grande incongruità nasce la previsione della Delega Fiscale di eliminare la richiesta di autorizzazione ex art. 88 Tulps e dare ad ADM totale autonomia di intervento sul settore. Secondo l’Acogi questa soluzione trovata dal Governo non escluderà la possibilità di ricorsi contro i provvedimenti di rigetto che ADM emanerà nei confronti di bookmaker che non hanno aderito alla sanatoria ritenendo la stessa discriminatoria. Particolarmente incisivo, nella bozza, il passaggio riguardante le pene più severe in caso di esercizio di raccolta scommesse anche per via telefonica e telematica: l’intento è quello di dare una spallata decisiva ai “.com” cercando sempre di salvaguardare chi ha creduto nella sanatoria.

 

Tale previsione, però, potrebbe portare il settore ad una confusione ancora più marcata rispetto a quella vissuta attualmente: il rischio infatti è quello di veder fiorire centri scommesse “mascherati” che non facciano alcuna richiesta di autorizzazione ad ADM e che operino come accadeva 10-15 anni addietro. Un ritorno al passato che il betting italiano davvero non merita dopo numerosi interventi della Corte di Giustizia Europea e alla vigilia del 2016, anno di scadenza di tutte le concessioni attualmente in essere”.

 

Acogi

Sanatoria Ctd, aggiornato l’elenco dei punti scommesse che hanno aderito

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(Jamma) – Sono 2.196 i punti scommesse che hanno aderito alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2015. E’ quanto emerge dall’elenco dei punti di raccolta scommesse appena aggiornato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

ELENCO AGGIORNATO

Gli Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto fanno dichiarare l’Aams di Torino incompetente ad emettere le ordinanze ingiunzioni

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(Jamma) – Non si arrestano i successi degli Avvocati Andrea Vianello e Marco Colapinto del Foro di Padova che questa volta alzano il tiro e fanno addirittura dichiarare incompetente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino ad emettere le ordinanze ingiunzioni con confisca dei personal computer messi a disposizione dei clienti in luoghi aperti al pubblico.

La vicenda traeva origine da un controllo effettuato dalla Polizia di Torino – Ufficio P.A.S.I. che, come solo nel territorio torinese avviene, sfociava in un sequestro amministrativo dei computer ed una sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00 per ciascun personal computer a carico del titolare del locale.

 

La norma contestata dai Monopoli era sempre quella, l’art. 110, comma 9, lett. F ter del T.U.L.P.S., in base alla presunta assimilabilità dei personal computer agli apparecchi videoterminali di cui al comma 6, lett. B dell’art. 110 del T.U.L.P.S. Era lo scorso anno quando gli Avvocati Andrea Vianello e Marco Colapinto, il 16.05.2014, ottenevano sempre innanzi al Tribunale Civile di Torino l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Aams, Direzione Territoriale del Piemonte e della Valle d’Aosta, che aveva punito un esercente al pagamento di una sanzione di 40.000,00 euro, oltre che alla confisca e distruzione di 8 personal computer messi a disposizione della propria clientela.

 

In quell’occasione il Tribunale di Torino aveva accolto integralmente la tesi dei difensori, condividendo che la Legge 189/2012 (c.d. “Legge Balduzzi”), in particolare l’art. 7, comma 3 quater, “rivestisse natura c.d. imperfetta, non recando alcuna sanzione per la violazione della predetta prescrizione. Né la sanzione per violazione di tale norma può essere ravvisata nel citato art. 110, comma 9, lettera f. ter, del T.U.L.P.S., non contenendo quest’ultimo alcun richiamo all’art. 7, comma 3 quater. D.L. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 189/2012”.

 

Il Giudice torinese aveva altresì sottolineato che secondo la Cassazione, sia pure in una fattispecie penale, “relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., iPad, ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione ai siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web)”.

 

Tuttavia, dopo quell’importante vittoria, diverso bookmaker, sempre presso il Tribunale di Torino e sempre per i medesimi fatti contestati, era incredibilmente riuscito a far condannare i propri punti ottenendo ben 5 sentenze sfavorevoli da 5 diversi giudici torinesi, determinando in Aams una sorta di legittimazione a sanzionare la presenza di computer nei locali pubblici.

 

E’ servito allora un nuovo intervento degli avvocati Andrea Vianello e Marco Colapinto a porre fine a questa violazione di legge perpetrata dai Monopoli di Stato. E’ infatti del 24 marzo 2015 la sentenza del Tribunale di Torino che, aderendo alla nuova tesi sostenuta dai legali patavini, ha mutato il proprio orientamento e ha dichiarato del tutto incompetente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Torino ad emettere in simili ipotesi ordinanze ingiunzioni, annullando il provvedimento sanzionatorio ed ordinando l’immediata restituzione dei personal computer in sequestro all’avente diritto. Gli stessi Avvocati, sentiti dalla redazione, hanno tenuto a precisare di avere ancora pendenti 6 processi in Torino per i medesimi fatti ma di essere certi di poter ottenere altri successi nei confronti dei Monopoli di Stato e dei loro consulenti legali, facendo dichiarare Aams Torino nuovamente incompetente sulla base della loro nuova tesi e ponendo fine una volta per tutte all’uso illegittimo del sequestro amministrativo nel territorio piemontese.

Vlt, Tar Emilia Romagna respinge ricorso su mancato rilascio licenza: “Devono essere i bookmaker a chiedere l’88 Tulps”

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(Jamma) – Il Tar Emilia Romagna ha respinto tramite sentenza il ricorso presentato dal titolare di una sala contro questore e prefetto di Bologna per l’annullamento “del rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il mancato accoglimento da parte del questore della domanda di rilascio di licenza ex art. 88 Tulps per l’esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali Vlt.

 

Il ricorrente ha presentato alla Questura di Bologna, in data 23 luglio 2014, un’istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza ai sensi dell’articolo 88 del T.U.L.P.S., per l’esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali in un locale a ciò dedicato. La questura di Bologna ha respinto l’istanza con un provvedimento del 29 settembre 2014 prot. n. 43/2014. Con successivo provvedimento del 22 dicembre 2014, prt. 1061/2014 il prefetto di Bologna ha respinto altresì il ricorso gerarchico presentato dal richiedente. Avverso quest’ultimo provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità.

“Il collegio ritiene che dal quadro normativo di riferimento emerga come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta (Consiglio di Stato  sez. III   Data:27/11/2013, n.5672, Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2013, n. 5644)). Quindi, come già riferito, la provenienza della domanda da un soggetto avente la natura giuridica di sopra individuata, e pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori. Tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione, in quanto si pone in contrasto con le esigenze di tutela del consumatore, anch’esse protette dal diritto comunitario. Va da sé che l’autorità preposta all’ordine pubblico non può disinteressarsi del meccanismo in esame, poiché esso coinvolge i consumatori italiani, atteso che gli effetti dei contratti di scommessa si producono anche nel nostro ordinamento, nell’ambito del quale vengono fatte le puntate e pagate le vincite. Va, comunque, osservato che il ricorrente non ha titolo d’ottenere l’autorizzazione di polizia di cui al citato articolo 88 del TULPS anche per la mancanza dei requisiti soggettivi sostanziali. Le autorizzazioni di polizia, in una materia così delicata quale quella della raccolta delle scommesse con vincita di denaro, che richiede che l’attività sia assoggettata ad un controllo iniziale e ad una sorveglianza continua con l’obiettivo mirante a evitare che questi operatori siano implicati in attività criminali o fraudolente, come chiarito anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte CE sentenza 12 settembre 2013 nelle cause riunite C-660/11 e C-8/12 sopra richiamata) deve essere prudentemente valutata dall’Amministrazione in relazione ad ogni manifestazione comportamentale del soggetto stesso, da cui desumere il venir meno della buona condotta, senza peraltro che sia necessario che le manifestazioni stesse integrino fattispecie penalmente rilevanti e, comunque, acclarate dalla competente autorità giudiziaria. Anche sotto questo profilo il diniego impugnato è ampiamente giustificato dai puntuali riferimenti alle denunce all’autorità giudiziaria, “per i reati di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa, per il reato di furto aggravato”, e per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, puntualmente indicate sia nel diniego del questore sia nel provvedimento del prefetto. Tali elementi, specifici concreti, sono stati ampiamente valutati dall’amministrazione la quale, ha ritenuto che gli stessi, “pur non concretizzandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possono incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio o al mantenimento dell’autorizzazione di polizia”. Tali argomentazioni che sono il frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione non sindacabile in questa sede di legittimità, non emergendo profili di eccesso di potere, giustificano ampiamente il diniego essendo dirette “a tutelare superiori prevalenti esigenze di sicurezza pubblica”. Nè possono essere condivise le censure formali del ricorrente, che ha avuto ampia possibilità di partecipare al procedimento essendogli stato comunicato l’avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 241 del 1990 (le cui memorie difensive prodotte in data 17 settembre 2014 risultano essere state valutate dall’amministrazione, come indicato nel provvedimento del Questore oggetto del ricorso gerarchico al Prefetto). Infatti, un’ulteriore comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990, la cui violazione è stata dedotta nel ricorso, non avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento con conseguente applicabilità, nel caso in esame, dell’articolo 21 octies della citata legge n. 241. Del resto il ricorrente neppure in questa sede giudiziaria fornisce elementi idonei che possano evidenziare un’illegittimità della valutazione dell’amministrazione sulla carenza dei requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S.. Per tali ragioni il ricorso va respinto”.

Sbordoni: “L’imposta unica e i Ctd…”

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(Jamma) – “Le notizie delle decisioni delle corti continuano ad essere la nostra fonte primaria. Anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia del 22 gennaio, che per buona pace di tutti ha riconosciuto la legittimità del sistema concessorio sul c.d. Bando Monti, e dopo il condono per l’emersione fiscale da Legge di Stabilità 2015 a cui hanno aderito un numero considerevole di CTD direttamente ed indirettamente.

 

A tal proposito, è stato pubblicato sul sito di ADM l’elenco dei centri scommesse che hanno aderito al condono, e che dunque potranno offrire gioco in Italia. Quasi la metà dei ctd sanati sono in due sole regioni: 587 in Sicilia, e 411 punti in Campania. Seguono poi, il Lazio con 284 ctd emersi, la Puglia con 167. La città con il più alto numero di CTD regolarizzati è Roma (156); piu del triplo che a Napoli, dove i punti sanati sono solo (si fa per dire) 42, mentre a Milano, secondo l’elenco, sono solo 16.

 

E’ in questo contesto che lo scorso 6 marzo veniva pubblicata una sentenza della Commissione Tributaria di Roma che, contrariamente alle pronunce di altre Commissione Tributarie, che in più sedi avevano parlato di immunità fiscale in capo ai CTD, ha ritenuto che i bookmaker esteri privi di concessioni non sono tenuti a versare l’imposta unica sulle scommesse richieste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. 41, stabilendo in sostanza che il centro affiliato ad un noto bookmaker, colpito da un accertamento fiscale dell’Amministrazione, svolge un’attività di semplice intermediazione. Ed infatti si legge nella sentenza che “Circa (….) le carenze dei profili oggettivo, soggettivo, e territoriale, il Collegio condivide le affermazioni della società ricorrente in quanto l’attività svolta è sostanzialmente un’attività rivolta alla trasmissione dei dati alla mandante del servizio (….). Ne consegue che tanto da un punto di vista soggettivo, quanto oggettivo e territoriale, non può esservi una pretesa erariale in capo alla società ricorrente in quanto quest’ultima si è limitata alla sola raccolta delle scommesse ed al trasferimento dei dati connessi in via telematica. Ne consegue che non può esservi imposizione ai sensi della legge istitutiva di tale imposta anche da un punto di vista territoriale attesa che la scommessa viene effettuata tra lo scommettitore e la società maltese, senza il minimo interesse alla questione economica da parte della società ricorrente”.

 

Alla società estera e non all’intermediario, secondo la Commissione Tributaria, va attribuito quindi il ruolo di unico gestore del rapporto contrattuale: si tratterebbe di un’attività “accessoria”. La decisione come anticipato, rappresenta un’inversione di tendenza rispetto a quanto stabilito nel corso di questi anni dalle Commissioni Tributarie provinciali di Como, Bergamo, Brescia, Napoli e Cagliari, che avevano respinto i ricorsi di altrettanti affiliati ad operatori con licenza comunitaria. In tutti quei casi i giudici tributari avevano ritenuto legittimi gli atti di accertamento inviati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli agli stessi gestori per il mancato versamento di imposta e sanzioni.

 

Tra il 2007 e il 2012, gli uffici regionali dell’Agenzia hanno avviato 607 procedimenti tributari per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse e l’irrogazione delle relative sanzioni tributarie. I procedimenti tributari in questione hanno permesso di accertare una base imponibile sottratta a tassazione pari a 296,3 milioni di euro, e un totale di 19,8 milioni circa a titolo di imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni tributarie. La relazione tecnica alla Stabilità del 2011 (Legge n. 220/10) – che ha previsto un inasprimento dei controlli – tuttavia stimava il recupero annuo di 40 milioni di imposte e il pagamento di 48-96 milioni di sanzioni.

 

La sentenza della Commissione Tributaria provinciale del Lazio sarà oggetto di appello dinanzi alla Commissione regionale, e vedremo quale sarà l’esito. Difatti l’assunto secondo il quale (anche alla luce della Legge di Stabilità 2015) il contratto di scommesse si ritenga concluso in un altro Stato e venga riconosciuto il ruolo di mero intermediario al CTD italiano, è quantomeno discutibile. Interessante sarebbe poi comprendere cosa intenda il Giudice tributario per intermediario, in quanto con la sentenza – scarna e priva di motivazione – si limita a dare il nomen iuris senza dare indicazioni di sorta, specialmente laddove nel settore del gioco è vietata ogni forma di intermediazione”.

 

Avv. Stefano Sbordoni (foto)


Rigetto richiesta 88 Tulps per Ctd a Messina, Tar Lazio rinvia tutto a quello della Sicilia

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(Jamma) – “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio ed indica come competente il T.A.R. Sicilia, presso il quale dovrà essere riassunta la causa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.

 

E’ quanto stabilito in un’ordinanza emessa dal Tar Lazio sul ricorso presentato da una ditta individuale contro la questura di Messina per l’annullamento del decreto del Questore di Messina con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 88 r.d. n. 773/1931 Tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommesse – risarcimento danni.

 

“Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 13/6/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 c. 1 lett. q-quater del c.p.a. in cui prevede la competenza inderogabile del T.A.R. Lazio sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità Polizia relativi al rilascio delle autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro; considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Questore di Messina” è stato ritenuto che la “controversia non rientra per effetto della decisione della Corte Costituzionale nella competenza del T.A.R. Lazio spettando a quella del T.A.R. Sicilia”.

Sanatoria Ctd, primo importante riconoscimento fiscale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino

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(Jamma) – Giunge dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino un primo importante riconoscimento fiscale in favore di un Centro Trasmissione Dati aderente alla procedura di emersione per sanatoria, con SKS365, prevista dalla legge di stabilità 2015.

 

La CTP del capoluogo piemontese, che aveva precedentemente respinto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti, ha successivamente preso atto della documentazione prodotta comprovante l’avvio della procedura di regolarizzazione.

 

La CTP ha scelto di rinviare la causa a data da destinarsi, al dichiarato scopo di definire la controversia successivamente al 30.11.2015, termine fissato per il completamento della procedura di regolarizzazione, provvedendo inoltre su istanza dei difensori a concedere la sospensiva precedentemente negata, proprio alla luce dell’adesione alla regolarizzazione. Ne consegue che, nelle more della decisione finale, nessuna somma sarà dovuta da SKS365 o dal CTD ormai sanato.

 

La decisione della  CTP di Torino, primo atto successivo alla regolarizzazione dei centri SKS365, rappresenta quindi un pieno e importante riconoscimento delle scelte aziendali operate. Questo il commento del difensore del centro, Avv. Alessandro Dagnino: “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, che costituisce un riconoscimento dell’immediata efficacia dell’adesione alla procedura di regolarizzazione. I CTD sanati potranno così archiviare un inutile contenzioso con le autorità statali e concentrarsi sulla loro attività, che viene finalmente riconosciuta fiscalmente legittima”.

Ctd, Causi e Ginato (Pd): “Raccolta scommesse, ristabilire regole di concorrenza tra reti ufficiali e quelle alternative”

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(Jamma) – “Quali iniziative intenda assumere, anche con l’avallo da parte della Commissione europea, nella predisposizione del decreto legislativo delegato di attuazione dell’articolo 14 della legge n. 23 del 2014, al fine di superare i profili di incertezza giuridica che si sono determinati e ristabilire le necessarie regole di concorrenza tra reti ufficiali e reti alternative di raccolta scommesse in Italia”.

 

E’ quanto chiedono in un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze e rivolta al Mef i deputati del Pd Marco Causi e Federico Ginato. Di seguito il testo completo.

 

“Premesso che l’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato al Governo il compito di attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, raccogliendole in un codice in modo sistematico ed organico ma al tempo stesso procedendo al loro adeguamento ai più recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell’Unione europea; l’attuazione della delega legislativa costituisce pertanto una straordinaria occasione per sottoporre ad analisi costruttiva gli aspetti dell’attuale quadro regolatorio in materia di giochi che hanno rivelato meno efficienza nel tempo e che, d’altro canto, risultano più rilevanti dal punto di vista dai parametri comunitari di riferimento; il settore in assoluto più coinvolto dall’evoluzione dei principi comunitari in cui l’assetto regolatorio sembra non essere più attuale è quello delle scommesse; nell’arco degli ultimi quindici anni, accanto alle reti fisiche ufficiali di imprese dedite alla raccolta delle scommesse secondo il modello della concessione di Stato per la gestione delle relative attività, si sono fortemente sviluppate reti fisiche parallele di imprese (centri trasmissione dati-CTD) che raccolgono anch’esse scommesse – per conto di società di riferimento con sede legale nello Spazio economico europeo ma, di fatto, operando come vere e proprie sale scommesse – in un regime di sostanziale migliore concorrenza rispetto alle imprese concessionarie. Reti alternative e parallele la cui attuale dimensione, pari ormai a circa la metà della rete ufficiale, impone di non potere più ignorare il fenomeno; tra i diversi aspetti che caratterizzano il gap concorrenziale emerge, dal punto di vista degli interessi statali, il fatto che i CTD si sottraggono con ogni mezzo – nel migliore dei casi ritardandone notevolmente la riscossione – alla fiscalità italiana sul gioco e che le società di loro regia, in quanto dislocate all’estero, non assolvono in Italia l’IRES ma versano imposte nei Paesi di rispettiva residenza ad aliquote oggettivamente più concorrenziali; con l’effetto finale che i servizi di queste reti alternative riescono ad essere offerti a prezzi più vantaggiosi degli analoghi servizi offerti dalle reti ufficiali dei concessionari di Stato; non si conoscono i dati riguardanti il fatto che i CTD scontino, in Italia, almeno l’Irpef o l’Ires sui loro margini di ricavo; le reti alternative inoltre, sottraendosi al regime regolatorio delle concessioni di Stato, non sono collegate ai totalizzatori né rispettano i palinsesti nazionali, ossia gli strumenti che, in Italia, perimetrano, legittimandoli, la tipologia e la quantità di eventi – sportivi ed ippici – sui quali nel nostro Paese è consentito ufficialmente raccogliere scommesse: questa situazione impedisce, tra l’altro, di poter assicurare all’intera platea dei giocatori parità di garanzie in ordine alla qualità dei servizi-scommesse, giacché, relativamente alle reti alternative, occorre esclusivamente affidarsi al senso di autoresponsabilità di chi vende scommesse nei CTD e delle loro società estere di riferimento e regia; tale situazione, peraltro, aumenta il gap competitivo, in quanto presso i CTD possono essere acquistate scommesse che non possono essere offerte dai concessionari di Stato che devono rispettare le regole di totalizzazione e palinsesto; la propensione delle reti fisiche alternative di raccolta delle scommesse a non accettare l’attuale modello regolatorio nazionale trova più recente testimonianza nell’attuazione prevista dall’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante la procedura di regolarizzazione dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; come appare dai primi dati appresi, solo un terzo circa della consistenza delle reti alternative sarebbe emersa, avvalendosi delle opportunità di questa procedura; le maggiori società estere che organizzano le reti italiane di CTD stanno tentando con ogni mezzo di contrastare l’eventualità di una prevalenza dell’assetto regolatorio nazionale di riferimento mediante la citazione innanzi ai giudici civili con la richiesta del risarcimento di tutti i possibili danni patrimoniali conseguenti ad una mancata disapplicazione delle norme nazionali repressive, e ciò nel presupposto che tali norme non sarebbero compatibili con l’ordinamento comunitario; in particolare, è stata intimata una diffida ai vertici nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad adottare ogni atto necessario perché al personale dipendente – e le forze di polizia che li coadiuvano – venga disposto di non attuare il predetto sistema di norme repressive della raccolta di scommesse fuori dalle reti fisiche organizzate dai concessionari di Stato; tale atto pregiudicherebbe il funzionamento e l’assetto legale nazionale in materia di raccolta di scommesse, con una caduta verticale della sua credibilità agli occhi delle imprese che hanno creduto nel sistema organizzativo italiano di riferimento ed hanno investito nelle attività di offerta dei servizi-scommesse all’interno del mercato di riferimento; l’assunto dal quale muove la citata azione di diffida e giudiziaria per il risarcimento di pretesi danni consiste nel fatto che la Corte di giustizia ha dichiarato, in sentenze passate, che le imprese che governano le reti di CTD sarebbero state illegittimamente impedite nella partecipazione alle gare pubbliche di affidamento delle concessioni di raccolta delle scommesse, ed in tal modo discriminate, e che in quanto tali non sarebbero state punibili nel momento in cui avessero di fatto comunque raccolto scommesse in Italia: un’affermazione, questa, che continua praticamente a tenere in piedi una sorta di «salvacondotto comunitario» per le reti alternative che, invocandolo, riescono a conseguire l’assolvimento presso molte sedi giudiziarie penali nel momento della verifica della legittimità degli atti di repressione delle scommesse raccolte fuori dalle reti ufficiali; più recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (l’ultima in ordine di tempo del 22 gennaio 2013, nella causa C-463/13) hanno invece non solo confermato, specialmente nel settore delle scommesse, la legittimità comunitaria dell’assetto organizzativo delle reti ufficiali italiane di raccolta del gioco basato sul rilascio di una concessione di Stato e sul conseguimento previo di titoli abilitativi di polizia ai sensi del testo unico delle leggi in materia di polizia e sicurezza, ma, nello stesso settore, hanno affermato come non sia stata discriminatoria la gara pubblica per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse bandita ai sensi dell’articolo 10, comma 9-octies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, appositamente prevista proprio per offrire agli organizzatori storici delle reti di CTD in Italia l’opportunità di entrare nel perimetro delle concessionarie di Stato per la raccolta di scommesse; ancor più di recente il TAR del Lazio, che si è pronunciato con sentenza 5 marzo 2015, appunto applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la citata decisione del 22 gennaio 2015, ha decisamente respinto la domanda di una società italiana che, attirata emulativamente dall’esempio delle reti dei CTD, pretendeva di essere autorizzata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad avviare attività di raccolta di scommesse senza necessità di rispetto alcuno per il quadro regolatorio nazionale di riferimento; si può confidare sul fatto che il Consiglio di Stato, dal quale è partito il quesito pregiudiziale che si è al momento concluso con l’affermazione di diritto fatta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la decisione 22 gennaio 2015 e che dovrà conseguentemente concludere il suo processo entro breve, farà propria tale affermazione, respingendo le doglianze della storica società di organizzazione di una rete di CTD in Italia, se è vero che lo stesso, già nel momento in cui formulava il quesito pregiudiziale, anticipava di «non aderire alla richiesta di diretta disapplicazione della norma nazionale in punto di durata delle concessioni messe in gara (…) permanendo il convincimento negativo del Collegio (…) costituente il punto di vista del Collegio nella soluzione della questione pregiudiziale» posta; nondimeno una divaricazione fra la giurisprudenza dei giudici amministrativi e dei giudici penali – rispetto alla quale è peraltro ancora del tutto imprevedibile quella del giudice civile investito più di recente dei giudizi di risarcimento del danno sopra detti –, frutto di un paradigma logico certamente non sviluppato in tutte le sue implicazioni proprio dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è tale per cui, se da un lato è ben accetto a livello europeo il modello organizzativo italiano di raccolta delle scommesse, basato sul binomio concessione di Stato-titolo abilitativo di polizia, dall’altro però è pure consentito – sempre in nome di principi comunitari – a chi sfrutta la concorrenza transfrontaliera nell’offerta di scommesse in reti fisiche in Italia di approfittare del salvacondotto per la non punibilità nei riguardi delle norme repressive nazionali del gioco non in concessione, tanto che a quest’ultimo è consentito di perpetuare con veemenza atteggiamenti di immunità dall’applicazione del sistema regolatorio nazionale; la situazione complessiva genera tanto maggiore incertezza, sia dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza, oltre che della salute, sia dal punto di vista della confidabilità degli investimenti, anche esteri, in Italia, quanto più vicino è l’approssimarsi della scadenza – a metà del prossimo anno – di tutte le concessioni rilasciate dallo Stato per la raccolta di scommesse secondo il quadro regolatorio vigente; una scadenza sicuramente superata ampiamente dai tecnici di risoluzione per sola via giudiziaria dei profili di incertezza sopra detti –: quali iniziative intenda assumere, anche con l’avallo da parte della Commissione europea, nella predisposizione del decreto legislativo delegato di attuazione dell’articolo 14 della legge n. 23 del 2014, al fine di superare i profili di incertezza giuridica che si sono determinati e ristabilire le necessarie regole di concorrenza tra reti ufficiali e reti alternative di raccolta scommesse in Italia”.

BetuniQ: Corte di Cassazione accoglie ricorso ed annulla sequestro preventivo imposto ad esercizio commerciale

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(Jamma) – Nuovo successo della UniqGroup LTD dinanzi agli Ermellini. I giudici del Supremo Consesso hanno annullato un sequestro preventivo confermato in precedenza dal Tribunale di Napoli in sede di appello cautelare.

 

“La difesa del C.T.D. – spiega in una nota lo staff legale di BetuniQ – rilevava con il gravame proposto al collegio partenopeo, come quest’ultimo (nella fase del riesame) avesse sancito la discriminazione patita dall’azienda maltese nel tentativo della sua partecipazione alla gara indetta con il bando “Monti”. Nel contempo, si dimostrava che il gestore si era attivato nel richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S. e che quindi si palesasse iniquo il vincolo ablatorio applicato all’immobile.

 

L’assenza di qualsivoglia ragione procedurale funzionale ad esigenze di carattere investigativo, oltre alla mancanza di indizi, non potevano suffragare il fumus del reato contestato. Il Procuratore Generale rimarcava come non potesse giustificarsi la compromissione di un’attività imprenditoriale sottesa alla colpevole inerzia -da parte della pubblica amministrazione- nel rilascio della licenza di polizia condivideva tutte le doglianze contenute nel ricorso e censurando radicalmente il sequestro. La III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, aderendo alle argomentazioni dei legali della UniqGroup LTD, ha cassato il provvedimento impugnato, annullando il sequestro preventivo applicato all’esercizio commerciale del C.T.D. campano con marchio BetuniQ”.

Oristano, Sassari, Salerno e Napoli: ancora successi per i Ctd Bet1128

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La Corte di Appello di Sassari, e i Tribunali di Oristano, Salerno e Napoli hanno emesso in questi giorni delle importanti sentenze in favore di Ctd Bet1128 accogliendo integralmente le motivazioni difensive presentate dall’avvocato Vincenzo Maria Scarano che assiste la Compagnia insieme all’avvocato Marco Ripamonti.

I titolari dei Ctd Bet1128 sono stati assolti dal reato ipotizzato con “formula piena perché il fatto non sussiste”.

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