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Channel: CED e CTD – JAMMA
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Scommesse: La Cassazione conferma i dissequestri di Palermo

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(Jamma) – Con Sentenze pronunciate alla Camera di Consiglio del 12 Maggio 2015 la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, in accoglimento delle tesi svolte dall’avv.Marco Ripamonti, difensore degli indagati, titolari di rispettivi CED collegati a Goldbet, oggetto di successiva regolarizzazione ai sensi della legge di Stabilità 2015, ha rigettato i ricorsi avanzati dalla Procura della Repubblica palermitana avverso le ordinanze con cui il Tribunale del Riesame di Palermo aveva disposto l’annullamento di due sequestri preventivi attuati dal GIP.

Il Collegio di Riesame, nell’accogliere i ricorsi presentati dai difensori avv.Marco Ripamonti e Valentina Castellucci, aveva affrontato il merito della questione affermando l’incompatibilità comunitaria del Bando Monti sulla base dei diversi profili di censura rappresentati dalla difesa.

La Procura della Repubblica aveva poi impugnato in Cassazione le ordinanze di annullamento, ma nelle more i due titolari dei CED hanno aderito alla regolarizzazione fiscale. Gli argomenti avanzati in Cassazione dalla difesa si sono concretati, pertanto, non soltanto sulle medesime questioni riferite al bando Monti e già discusse nella fase del Riesame a Palermo e condivise dal Collegio di prime cure, ma si sono orientati altresì sulla sopravvenuta carenza delle esigenze preventive per via della procedura di regolarizzazione, anche per come affrontata dal Viminale.
L’avv.Marco Ripamonti si è mostrato soddisfatto, trattandosi della ottava e della nona sentenza della Corte di Cassazione favorevolmente rese sul caso Goldbet, aggiungendo come sia ora importante attendere la motivazione per valutarne ogni aspetto, sopratutto con riferimento al tema della salvaguardia dell’Ordine Pubblico riferito alla Legge di stabilità.


Tar Sicilia respinge ricorso Ctd su 88 Tulps

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(Jamma) – “Sulla base della normativa interna, da ritenersi compatibile con il diritto europeo, la qualità di concessionario -viceversa carente in capo alla società in favore della quale l’istante intende svolgere attività di trasmissione dati inerente scommesse a quota fissa su eventi sportivi- costituisce presupposto imprescindibile per ottenere la licenza per lo svolgimento delle attività di raccolta delle scommesse”.

 

Con questa motivazione il Tar Sicilia – Sezione di Catania – ha respinto la richiesta di un Ctd di sospendere in via cautelare il diniego della licenza di pubblica sicurezza opposto dalla Questura di Ragusa. Il giudice catanese ricorda l’orientamento espresso da Consiglio di Stato nella sentenza 5636 del 27 novembre 2013, n.5636, in cui si sottolinea che il “sistema concessorio-autorizzatorio è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime e che questo discorso vale anche nel caso in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata che a sua volta si avvalga del Ctd”.

 

L’ordinamento richiede infatti “la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti e che anzi ‘l’incaricato deve comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario’, sì da costituire, invece, fonte di pericolo per l’ordine pubblico l’autorizzazione rilasciata in favore del CTD (che si limita semplicemente a trasmettere le proposte) ‘se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati’”.

B2875: “Dal Tar Sicilia decisione importante per i CTD”

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(Jamma) – “I CTD si limitano “semplicemente a trasmettere le proposte”: è questa la chiave su cui si basa la recente decisione del Tar Sicilia, sezione di Catania, che ha espresso un parere molto importante in cui si evidenzia chiaramente il diverso ruolo, e quindi la diversa posizione giuridica, tra il bookmaker che organizza e gestisce il gioco e il titolare del Centro di Trasmissione Dati.

 

Quanto emerge da questa nuova pronuncia, seguita ad una richiesta di B2875 di sospendere in via cautelare un diniego della licenza ex art. 88 Tulps, avrà senza dubbio un impatto immediato sul sistema della responsabilità penale dei CTD ma, ancora più certamente, sarà un ulteriore tassello nel mosaico di dubbi e incertezze relativi alla Legge di Stabilità 2015 che ha previsto un meccanismo di adesione diretta del CTD, basandosi sul principio secondo cui la scommessa si conclude in Italia.

 

Il team legale di B2875 non esclude che nei prossimi giorni vi siano ulteriori pronunce amministrative che, sulla scia della decisione dei Giudici Amministrativi siciliani, mettano in discussione il regime delle adesioni concepito dalla Stabilità e predisposto dai Monopoli di Stato nel gennaio del 2015″.

 

B2875

Stanleybet invita le Questure a non concedere l’88 ai CTD sanati

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(Jamma) – Stanley ha inviato ieri numerosi atti destinati a ADM e alle Questure Italiane per contrastare la concessione della licenza di polizia ai CTD che hanno aderito al condono fiscale.
L’azione prevede due ondate di attività. Al momento ha preso l’avvio la prima: vengono investite dall’iniziativa Stanley – precisa lo stesso bookmaker anglo-maltese in una nota – solo ADM e le Questure dislocate nei capoluoghi di regione. “Non abbiamo nulla contro i CTD che hanno aderito al condono”, ha inteso precisare John Whittaker, CEO di Stanley. “Il problema è che non possiamo accettare che la licenza di Polizia, mai concessa ai CTD Stanley a causa dell’esistenza di un procedimento penale ex art 4 legge 401, venga ora concessa a soggetti che sono esattamente nella stessa condizione”’. Infatti, l’aspetto fiscale nulla ha a che vedere, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con il requisito della buona condotta. Se non si può concedere la licenza di polizia ai CTD Stanley, non si può concedere neanche ai centri che sono diversi solo per aver aderito ad un condono fiscale, per di più per imposte che appaiono, nella maggior parte dei casi – e sicuramente nel caso Stanley – non dovute. Quindi: sia i CTD Stanley, sia i CTD che hanno aderito al condono, sono 1) privi di concessione e 2) soggetti a procedimento penale ex art. 4 legge 401/89. Perché mai, allora, i CTD Stanley non possono avere la licenza di polizia e i CTD condonati sì? La Stanley ritiene che, nella condotta dei funzionari firmatari delle licenze di polizia ai CTD condonati, siano ravvisabili anche gli estremi di presunti reati. È, inoltre, al vaglio dell’ufficio legale Stanley la posizione dei funzionari ADM che hanno posto in essere, consentito e favorito tali comportamenti, malgrado Stanley avesse a tempo debito avvertito e informato con ben precisi atti stragiudiziali che tali comportamenti erano, secondo l’azienda stessa, illegittimi e che la legge di stabilità andava disapplicata nelle sue specifiche previsioni contrarie al diritto. Nell’atto oggi inviato a ADM Stanley chiede, specificandone i motivi, di “prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e gli atti antecedenti, susseguenti e comunque relativi al rilascio di provvedimenti di regolarizzazione”. Al fine di evitare l’inizio di una nuova stagione di guerra che impegnerà per anni la Stanley, i Tribunali Italiani e i funzionari di due diverse Amministrazioni dello Stato, ci auguriamo sinceramente che ADM e le Questure aderiscano con la massima rapidità e trasparenza alla richiesta di fornire tutte le indicazioni per una serena valutazione di questi eventi.

La Cassazione conferma la non applicabilità della sentenza CGE per Bet1128

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(Jamma) – “La III sezione penale della Corte di Cassazione il 28 maggio si è pronunciata su un procedimento camerale avverso ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale del Riesame di Verona in cui è indagato il titolare di un CTD Bet1128 difeso dall’avv. Vincenzo Scarano, ove il Tribunale aveva rigettato il ricorso sul presupposto che la Centurionbet non aveva intenzionalmente partecipato al bando Monti 2012 e pertanto non poteva ritenersi discriminata” lo scrive in una nota Bet1128.

 

“In seguito al ricorso depositato dalla difesa, la Suprema Corte ha ritenuto di rinviare e aggiornare l’udienza in attesa delle statuizioni della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale proprio sul caso di BET 1128 in relazione quindi ai quesiti di rinvio pregiudiziale già posti da innumerevoli Tribunali e non ancora decisi dalla CGE e dalla Corte Costituzionale, non ritenendo in alcun modo satisfattiva nel caso di specie la sentenza emessa nel mese di gennaio 2015″ conclude la nota.

Puglia, Acogi replica a Cantelli (Monopoli) e Distante (Sapar): “Ctd, nessun favoritismo”

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(Jamma) – “Nei giorni scorsi la stampa specializzata ha riportato dichiarazioni riguardanti lo status pugliese relativo alla legge regionale sui giochi e alla presunta discriminazione subita dagli operatori concessionari rispetto ai punti
vendita collegati ad aziende operanti sul territorio comunitario.

 

Ne è quindi emerso un presunto favoritismo di cui i CTD godrebbero, una idea non corroborata dai fatti di cui l’Acogi ha precisa contezza grazie alla documentazione fornita dai propri associati e alle continue richieste di consulenza, che l’associazione fornisce in maniera gratuita, proprio riguardo ai controlli previsti ex lege e ai requisiti necessari per aprire nuovi punti vendita e per ottemperare ad una legge regionale che prevede distanze minime e adempimenti volti a tutelare la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini.

 

Per questo l’Acogi vuole replicare alle dichiarazioni fatte dalla dottoressa Rachele Cantelli, capo dell’ufficio regionale di Puglia, Basilicata e Molise dei Monopoli di Stato, e del vicepresidente di Sapar Domenico Distante, precisando che se per “punti illegali” si intendono i CTD non aderenti alla sanatoria prevista dalla Legge di Stabilità, la realtà pugliese non corrisponde a quella descritta: «Coloro che vogliono aprire centri scommesse – sottolinea il presidente di Acogi Ugo Cifone – sono sottoposti a controlli previsti dalla legge e devono rispondere a requisiti soggettivi e oggettivi molto precisi. Molti centri preesistenti alla normativa regionale, infatti, non rispondendo a determinati requisiti, sono stati pesantemente sanzionati e hanno ricevuto ordini di cessazione attività per mancato rispetto delle distanze dai luoghi sensibili. Nessun favoritismo sia chiaro!».

 

L’Acogi, tuttavia, riconosce la necessità di un riordino della materia, ormai eccessivamente stratificata e confusa da interventi legislativi non univoci: «E’ opportuno – conclude il presidente di Acogi – sviluppare finalmente un quadro normativo unico, preciso, chiaro, inattaccabile e che possa comprendere le diverse realtà del settore dei giochi. La condizione perché si raggiunga quest’obiettivo l’abbiamo suggerita da tempo ed è quella di un tavolo di confronto a più voci, in cui associazioni del settore, operatori, istituzioni e enti locali possano discutere insieme e pervenire a decisioni condivise perché il settore dei giochi torni ad essere una realtà importante dal punto di vista economico e occupazionale, e allo stesso tempo goda di una normativa coerente e di tutela dell’ordine pubblico e della salute dei cittadini».

Cagliari, dissequestro e archiviazione: “Il CTD trasmette solo i dati non gestisce le scommesse”

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(Jamma) – Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale penale di Cagliari ha accolto integralmente la memoria depositata dall’avv. Vincenzo Scarano e contestuale richiesta di immediato dissequestro ed archiviazione inoltrata dalla Procura della Repubblica riguardante un CTD collegato alla BET1128,  lasciando emergere importanti principi: “l’attività svolta, si concretizza nella sola trasmissione dei dati pertinenti le giocate con il bookmaker estero senza incidere sull’organizzazione e gestione delle scommesse stesse, che sono ad esclusivo appannaggio della società BET1128 che, quale bookmaker di scommesse munita di regolare autorizzazione rilasciata dalle autorità maltesi conformemente alle normative comunitarie, è la sola ad accettare ogni singola scommessa assumendosene il rischio imprenditoriale derivante dal contratto di scommesse”.

 

E’ questo quindi un importante riconoscimento della distinzione tra l’attività svolta dal CTD e quella del bookmaker che certifica quanto affermato dal difensore della società non solo in sede penale ma anche in sede tributaria su cui tale provvedimento darà certamente motivi di riflessione.

Scommesse, archiviazione Bet1128 a Cagliari. L’avvocato Ripamonti: “Pronuncia avrà riflessi non solo in sede penale ma anche in sede tributaria”

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(Jamma) – Anche l’avv.Marco Ripamonti, che con l’avv.Vincenzo Scarano si occupa delle difese dei titolari dei CED facenti capo ad Bet1128, condivide l’analisi della Societa’ maltese sulla rilevanza del principio espresso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale penale di Cagliari che ha affermato come l’attivita’ svolta si concretizzi nella sola trasmissione dei dati pertinenti le giocate con il bookmaker estero senza incidere sull’organizzazione e gestione delle scommesse stesse, che sono ad esclusivo appannaggio della società BET1128 che, quale bookmaker con licenza rilasciata dalle autorità maltesi conformemente alle normative comunitarie si assume in toto il rischio imprenditoriale.

 

Anche per l’avv. Ripamonti la pronuncia “avrà riflessi non solo in sede penale ma anche in sede tributaria, concretandosi, peraltro – aggiunge il difensore – nella piena applicazione dei principi della Sentenza CE Biasci in ordine all’attività trasfrontaliera pura”. Lo stesso professionista ricorda anche come “già nei tribunali il caso BET1128 possa poi venire risolto anche sulla base della ormai nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez.quarta, che con più ampia apertura rispetto ad altre precedenti pronunce, ha affermato per la stessa società Centurionbet titolare del brand BET1128, il principio della indiretta discriminazione a fronte del Bando Monti”.


Scommesse, nuove pronunce a Roma: assolto titolare Ced collegato a Goldbet

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(Jamma) – Il Tribunale di Roma, all’udienza del 4 giugno 2015, assolve titolare di CED collegato all’austriaca Goldbet. “Dopo la sentenza del 16 maggio pronunciata ai sensi dell’art.129 cpp da parte dello stesso tribunale,  interviene questa nuova pronuncia a consolidare un indirizzo giurisprudenziale netto e che trae ispirazione – afferma con soddisfazione l’avv.Marco Ripamonti – dalle reiterate pronunce della Corte di Cassazione relative alla discriminazione patita da Goldbet con riferimento al Bando Bersani.

 

Nel caso di specie – continua il difensore – l’esito potrebbe scaturire anche da una pregressa sentenza assolutoria resa in favore dello stesso indagato e, quindi, basarsi sulla condivisione dei relativi principi in punto discriminazione e sul principio del ne bis in idem, che non consente di essere giudicati due volte per lo stesso fatto”.

Mancato rilascio licenza di pubblica sicurezza, Tar Sicilia dichiara inammissibile ricorso ctd

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(Jamma) – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), ha dichiarato inammissibile il ricorso di un titolare di un ctd contro la Questura di Catania che ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di attivita’ di intermediazione telematica, nonché per il risarcimento del danno causato dall’adozione di tale provvedimento.

 

Il titolare, si legge nella sentenza, “presentava al Questore di Catania istanza per ottenere un’autorizzazione all’esercizio della attività di intermediazione di servizi telematici onde poter operare come booking nel settore delle scommesse sportive e di altro genere. Il Questore di Catania (…) respingeva l’istanza indicata in precedenza poiché ‘l’attività svolta configura l’esercizio di raccolta di scommesse, il cui esercizio è subordinato alla licenza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., e che le vigenti disposizioni attribuiscono una riserva statale in materia di scommesse, prevedendo che l’accettazione di scommesse organizzate è consentita esclusivamente nei luoghi e per il tramite dei soggetti stabiliti con legge o con regolamento’. Alla pubblica udienza del 28.05.2015 il legale del ricorrente ha dichiarato che il rapporto contrattuale tra il ricorrente e la suddetta società si è interrotto. In considerazione di tale circostanza, che fa venir meno ogni interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, il Collegio ritiene di dover dichiarare il ricorso improcedibile”.

Tar Emilia Romagna: “Ctd, Questura vincolata da sistema concessorio a negare rilascio licenza pubblica sicurezza”

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(Jamma) – “Ad un primo sommario esame, il ricorso introduttivo (…) non presenta elementi di fondatezza” dal momento che il provvedimento con cui la Questura di Parma ha negato il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ha “natura pressoché vincolata”, “alla luce del particolare sistema concessorio-autorizzatorio vigente in Italia in subjecta materia, sulla cui compatibilità comunitaria la giurisprudenza amministrativa si è ampiamente espressa”.

 

E’ quanto ha affermato il Tar Emilia Romagna nell’ordinanza con cui non ha riconosciuto in via cautelare la licenza di pubblica sicurezza a un centro trasmissione dati collegato a un bookmaker estero. Il centro, oltre al provvedimento della Questura, aveva anche impugnato i provvedimenti connessi alla sanatoria dei Ctd lanciata con l’ultima legge di Stabilità. E a proposito di questi ultimi, il giudice emiliano rileva che “il possibile danno è rappresentato dalla stessa parte ricorrente in via meramente ipotetica sicché, (…) manca del tutto l’attualità del periculum in mora”.

Cassazione su sanatoria: pubblicate le motivazioni

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(Jamma) – Depositate il 4 giugno 2015 le motivazioni della Sentenza con cui la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura della Repubblica di Palermo avverso un’ordinanza di dissequestro resa dal Tribunale del Riesame e in accoglimento integrale delle tesi del difensore avv.Marco Ripamonti, ha trattato la questione relativa al tema delle esigenze cautelari a fronte della intervenuta sanatoria da parte dell’indagato.

Rimandiamo alle motivazioni, rilevando che la Corte di Cassazione riconosce al titolare del CED un vero e proprio diritto ad operare, una volta assolti gli obblighi fiscali della legge di stabilità ed indipendentemente da ogni questione discriminatoria riferibile al bookmaker ed agli sviluppi di procedimenti penali eventualmente pendenti nei suoi stessi confronti.

cassazione su sanatoria

Tar Puglia: “Improcedibile ricorso titolare ctd per difetto di interesse”

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(Jamma) – Il Tar Puglia – Sezione Seconda ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di un titolare di un ctd di Foggia per l’annullamento del provvedimento del Questore di Foggia di reiezione dell’istanza di autorizzazione per lo svolgimento di intermediazione nel settore delle scommesse.

 

“Visto l’atto depositato il 13/5/2015 – si legge nella sentenza – con il quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, atteso che, a seguito dell’entrata in vigore della legge 190/2914 e della relativa procedura di regolarizzazione ex art. 1 comma 643 legge citata, ha introdotto nuovo disposizioni in materia di giochi pubblici, considerato che per quanto sopra risulta venuto meno qualsivoglia interesse in capo alla ricorrente in ordine alla decisione sul ricorso in esame, in ragione della normativa sopravvenuta e della successiva evoluzione della vicenda sul piano amministrativo, ritenuta, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse”.

Priverno (LT), scommesse: denunciati i titolari di tre CTD privi di autorizzazione

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(Jamma) – Domenica, a Priverno, i carabinieri della locale stazione, al termine di specifico servizio predisposto per la verifica del rispetto delle norme in materia di giochi, hanno identificato e denunciato a piede libero tre persone, titolari di altrettanti “Centri di Trasmissione Dati” della zona, che operavano abusivamente la raccolta di scommesse, senza l’autorizzazione prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

 

In particolare, i militari dell’arma hanno accertato che i tre esercitavano l’attività di scommesse, nelle rispettive sale, in assenza delle relative autorizzazioni in materia di raccolta scommesse per conto terzi e per non aver, altresì, rispettato il divieto di intraprendere l’attività di scommesse, prescritto dal Questore di Latina con decreto del 2012.

 

Nei loro confronti è scatta la denuncia per “esercizio abusivo di scommesse ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.

Ottenuto il dissequestro di un CED B2875 a Catania

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(Jamma) – Restituzione del materiale posto sotto sigilli e istanza di dissequestro per un Centro collegato a B2875 nel difficile territorio siciliano, e in particolare a Catania.

 

Il sequestro, scaturito da una denuncia al titolare del CED sulla base dell’art. 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (raccolta abusiva di scommesse), è stato annullato, segnando un successo inequivocabile per B2875, e, di contro, stabilendo la non procedibilità per l’intervento come parte offesa di un noto concessionario italiano, la cui memoria è stata immediatamente respinta dal processo per via del superamento delle ragioni addotte.

 

Si tratta, come anticipato, di un risultato molto importante per il team legale di B2875 e che conferma e avvalora una strategia aziendale molto strutturata e precisa alla cui base c’è il rispetto, manifestato in molte sedi, anche giurisdizionali, di talune previsioni operate dalla Legge (in particolare quelle relative al palinsesto, ai massimali di vincita, alla normativa antiriciclaggio e al Decreto Balduzzi). In questo modo l’azienda ribadisce la propria trasparenza e il continuo adeguamento rispetto alla normativa di settore, nonché il rispetto del mercato in cui è presente e dei principi giuridici fondamentali di proporzione e obiettività che dovrebbero sempre guidare ogni
azione del Legislatore.


Riesame vinto a Palermo: dissequestrato un CED B2875

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(Jamma) – Nei giorni scorsi a Palermo il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro di un centro collegato all’operatore maltese B2875. Nell’ordinanza i giudici hanno esaminato la posizione di B2875 e ripercorso gli ultimi anni del sistema concessorio italiano, dal bando Monti alla Legge di Stabilità, prendendo in considerazione l’insussistenza di esigenze cautelari per il titolare del CED.

 

Secondo il collegio palermitano, quindi, non esiste “periculum in mora” e sono di conseguenza decadute le esigenze cautelari del caso. B2875 esprime soddisfazione per un provvedimento favorevole che spinge l’azienda a seguire
fino in fondo il percorso già tracciato di rigida osservanza di tutte le previsioni di legge che si manifestano proporzionate e obiettive, contestando quelle ritenute discriminatorie e inique.

 

I CED B2875 infatti, sono impegnati, nel lavoro quotidiano, a ottemperare a diverse disposizioni: tra queste il divieto del gioco minorile e le prescrizioni del Decreto Balduzzi, l’osservanza della normativa antiriciclaggio, oltre ovviamente, al rispetto, nell’offerta di gioco, del palinsesto ADM, l’unico che prevede la massima certificazione dei risultati.

Scommesse, Tar Sicilia accoglie ricorso Ctd: “Particolare complessità procedimento sanatoria e unica fonte sostentamento ricorrente”

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(Jamma) – Il Tar Sicilia ha accolto, tramite ordinanza, il ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati contro la Questura di Catania in cui si chiedeva l’annullamento del decreto con cui era stata ordinata al ricorrente l’immediata cessazione dell’attività svolta di “intermediazione di raccolta scommesse”.

 

“Tenuto conto della particolare complessità del procedimento di sanatoria delineato dal comma 643 dell’art. 1 della L. n. 190/2014; – si legge nell’ordinanza – considerato che allo stato sembra sussistente il fumus in relazione alle censure proposte dal ricorrente con riguardo al sopra indicato procedimento; ritenuto che, in considerazione dell’essere unica fonte di sostentamento per il ricorrente lo svolgimento dell’attività oggetto del provvedimento impugnato, si profilano in modo estremamente grave per lo stesso le conseguenze che discenderebbero dalla mancata concessione del provvedimento cautelare richiesto; il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare formulata con il ricorso in epigrafe, e per gli effetti sospende la efficacia del provvedimento con esso impugnato”.

Non c’è due senza tre: anche Taranto manda BetuniQ alla Corte di Giustizia Europea!

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(Jamma) – Il Giudice Monocratico di Taranto, sospende il Giudizio, e invia gli atti alla CGE perché valuti il merito dell’esclusione della Uniq Group dall’ultimo bando di gara.

In una nota il Team Legale BetuniQ spiega la prima udienza, eccezione preliminare sollevata in limine dalla difesa, responso: “l’eccezione è fondata e conduce il Giudice ad interpellare la Corte del Lussemburgo al fine di poter ritenere o non le norme contestate all’odierno imputato compatibili con il diritto dell’Unione e, conseguentemente, di decidere in ordine alla richiesta del p.m. formulata con l’imputazione oggetto del processo”. L’imputato, il titolare di un CTD è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale per rispondere del reato previsto dall’art 4 co 1 e 4 bis Ln.401/89, per avere svolto in Italia, in difetto di concessione, autorizzazione o licenza ai senti dell’art 88 TULPS, attivitá organizzata volta ad accettare la raccolta anche per via telefonica o telematica, di scommesse in forza di contratto stipulato con la Uniq Group.
L’ordinanza nasce dalla valutazione della II sez. penale del Tribunale di Taranto, nella persona del GI, della documentazione prodotta in atti. In particolare, dalla comunicazione dell’AAMS del 06.03.2012 sulla esclusione della società dall’elenco dei soggetti ammessi ai fini della selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art 10, comma 9 –octies del d.l. n.16/2012 per aver prodotto in luogo delle due attestazioni richieste, una sola dichiarazione di referenza economica rilasciata da un unico istituto bancario ai fini della dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria.
L’eccezione sollevata dalla difesa della parte (avv.ti Neto e Tavilla della Uniq Group) infatti si incentra su tale specifico profilo di censura che interessa il giudizio instauratosi, e per quanto rilevato dagli atti versati nel fascicolo dal quale risulta altresí l’impugnazione al Giudice amministrativo del Lazio e la sospensione del giudizio di merito, era necessario, ad avviso del GI, constatare la diretta applicabilitá al diritto interno dei principi di libertá di stabilimento e di prestazione dei servizi, cosi come interpretati dal giudice europeo e declinati da quello di legittimitá nella loro diretta attitudine pervasiva in ambito domestico. Tale disamina ha portato il GI a ritenere sussistente la fondatezza della eccezione sollevata e, con essa, la rilevanza della questione. Si legge infatti: “invero, un’esegesi- peraltro non sempre e del tutto univoca presso entrambi i plessi giurisdizionali dell’estensione delle suddette libertá immanenti allo spirito del Trattato che volesse ritenere la predetta disciplina di gara, laddove prevede rigidi e restrittivi requisiti di selezione come quello in esame, in conflitto con tale sovraordinata fonte, conduce fatalmente alla disapplicazione della normativa di diritto interno ed a concludere, conseguentemente, che alcun reato possa dirsi integrato dalla condotta contestata all’imputato nel presente giudizio: considerazione, questa, da cui scaturisce come logico corollario la rilevanza della questione pregiudiziale ai fini del giudizio”.
Richiamando la giurisprudenza presente e corposa in materia, è da evidenziare che il Giudice di legittimitá ha ritenuto che la sola ipotesi in cui il contrasto con i precetti dell’Unione non sia da escludersi in radice è quella che si verifica quando il soggetto abbia richiesto la licenza e la concessione in Italia e queste gli siano state negate. Nella fattispecie oggetto del giudizio, le ragioni della esclusione della Uniq Group Ltd dalla gara indetta dal bando del 31.07.2012 vanno ravvisate nella mancata allegazione di una seconda attestazione di solvibilitá da parte di un diverso istituto di credito, cosí come invece richiesto da lex specialis. “Deve rilevarsi, tuttavia, che la previsione di una seconda attestazione da parte di un diverso istituto di credito per le imprese straniere neocostituite che vogliamo fare ingresso nel settore delle scommesse appare restrizione che,  per un verso, mal si spiega con le ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica di cui all’art 46 del Trattato e che, per altro verso, si presenta non proporzionata alla finalitá perseguite dalla stazione appaltante di garantire la partecipazione a soggetti senz’altro solvibili, non trasparente ed oltremodo discriminatoria ai danni dei soggetti stranieri”.
Dopo un’attenta analisi dell’art 41 del codice dei contratti pubblici f.lgs n.163/06 e dei principi sottesi al funzionamento virtuoso e trasparente della concorrenza che muove un sistema di selezione , in considerazione che i requisiti richiesti debbano costituire oggetto di un’interpretazione e di un’applicazione che soddisfi la indefettibile esigenza della massima partecipazione alle gare d’appalto pubblico, non puó che concludersi che tale esigenza postula fisiologici temperamenti per le imprese, come la Uniq Group, impossibilitati a presentare le referenze bancarie pretese da bando e, quindi, a comprovare la pur ravvisabile soliditá economica e finanziaria. “Il che, in termini semplici – afferma l’ordinanza – si traduce nel senso che laddove tale capacitá finanziaria emerga in concreto dalla sola referenza spendibile dall’impresa, discriminatorio oltre che sproporzionato e disfunzionale appare la scelta della stazione appaltante di non tenerne conto solo perché, in astratto, non accompagnata da una seconda attestazione, senza peraltro offrire un’alternativa parimenti idonea”. “Le ragioni poste dall’AAMS a giustificazione dell’esclusione, paiono collidere con i principi di cui agli art 43 e 49 del Trattato e che, inoltre, in presenza di indirizzi interpretativi spesso contrastanti in ambito domestico la Corte di Giustizia, in presenza di margini di incertezza, debba essere chiamata ad offrire una esatta e precisa definizione dei contenuti e delle estensioni delle libertá di stabilimento e di prestazione dei servizi da un lato, e dei principi di paritá di trattamento e di effettivitá dall’altro in riferimento alla disciplina del sistema di concessione per le scommesse su manifestazioni sportive, la quale, ad avviso del Giudice, ritiene sussistente un piú che plausibile dubbio circa l’armonizzazione di tale regime, specie sotto l’indagato e specifico profilo oggetto della odierna censura, con il formante europeo”.
Il GI , pertanto, ritenendo la censura mossa oltre che fondata, rilevante ai fini della decisione sull’imputazione formulata, risolvendosi la disapplicazione della norma contestata all’imputato che si dovesse ritenere in contrasto con le norme europee, ha reputato necessario sospendere la trattazione del processo al fine di potere rimettere la questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Altro importante risultato, quindi, ottenuto dal Giudice del Tribunale di Taranto, dopo il che per ben due volte il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha inviato gli atti alla CGE con la medesima richiesta interpretativa. Il team legale della BetuniQ è sempre piú convinto della assoluta rilevanza della questione pregiudiziale che viene ormai regolarmente sottoposta in tutte le sedi giudiziarie nella assoluta certezza di aver subito una discriminazione palesantesi solo all’occhio attento del Magistrato che approfondisce la questione nella sua complessitá. Dirimente sará solo la valutazione di merito sul motivo di esclusione dalla CGE, assolutamente super partes. Possibile solo allora comprendere appieno la effettiva discriminazione operata dalla PA nei confronti della Uniq Group Ltd che dalla propria nascita ha cercato di ottenere una concessione italiana, attraverso la partecipazione al sistema concessorio-autorizzatorio ancora vigente in Italia, senza tuttavia ottenere il risultato sperato.

 

Ctd, assoluzioni a Cagliari per BET 1128

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(Jamma) – Il Giudice Monocratico presso il Tribunale penale di Cagliari, accogliendo integralmente le richieste dell’avv. Vincenzo Scarano, ha emesso due importanti sentenze di assoluzioni nei confronti di due titolari CTD collegati alla BET 1128 con contestuale dissequestro del materiale informatico.

 

Il Giudice ha assolto i titolari dei CTD con formula piena “perché il fatto non sussiste”, dopo la discussione fatta dall’avv. Scarano incentrata principalmente sulla discriminazione indiretta avuta dalla società Centurionbet LTD in merito alla mancata partecipazione al bando Monti 2012, principio ormai consolidato ed adottato in moltissimi Trubunali di merito a conferma della validità del legittimo operato della società maltese.

Santa Maria Capua Vetere: dissequestrato CTD

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(Jamma) – Altro importante riconoscimento della fondatezza delle ragioni giuridiche per la Centurionbet LTD- BET 1128. Il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero ed ha disposto l’immediato dissequestro del bene immobile e degli apparecchi informatici.
In particolare, accogliendo il ricorso della difesa, ha motivato evidenziando che nel caso specifico il fumus del reato ipotizzato dal PM non sussiste poiché, per numerosi aspetti il regime concessorio vigente in Italia in materia di giochi e scommesse si pone in contrasto con i principi comunitari, onde si impone la disapplicazione. Ne discende che il fatto ascritto all’istante non risulta astrattamente sussumibile ad alcuna ipotesi di reato, con conseguente restituzione di quanto in sequestro.

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