(Jamma) – Un nuovo successo dei legali di BETPASSION presso il Tribunale di Salerno, noto per le sue posizioni di rigore in materia di giochi e scommesse. Le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di un titolare di CTD collegato al bookmaker maltese sono state depositate lo scorso 4 febbraio.
Gli avvocati Marco Colapinto e Andrea Vianello, sentiti dalla redazione, hanno evidenziato l’importanza di questa sentenza che ha accolto integralmente le tesi difensive e che va ad aggiungersi ad un nuovo filone giurisprudenziale da loro creato e diffuso con tenacia in tutte le aule di giustizia.
Alla base del proscioglimento immediato dalle accuse per la violazione sia dell’art. 4 L. 401/89 sia dell’art. 17 T.u.l.p.s., il Giudice di Salerno ha ritenuto di “aderire al recente indirizzo formatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Pescara, ord. del 17 settembre 2014, Tribunale di Asti, ord. del 6 agosto 2014 e Tribunale di Teramo del 3 luglio 2014) chiamata a pronunciarsi su vicende analoghe a quello oggetto di giudizio, all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, ric. Biasci, in tema di libertà di stabilimento e art. 43 e 49 CE“.
Il Tribunale di Salerno ha infatti posto l’accento sulla parte della decisione comunitaria in tema di libera prestazione di servizi nel mercato comune europeo, affermando la piena legittimità dell’esercizio di attività transfrontaliera sul territorio italiano da parte del noto bookmaker maltese operante con marchio “BETPASSION” attraverso un intermediario incensurato e non gravato da carichi pendenti che, dunque, non comprometteva in alcun modo la sicurezza pubblica.
Il giudice salernitano, peraltro, ha riconosciuto la peculiare posizione del concessionario maltese operante con marchio “BETPASSION” che, oltre ad essere autorizzato e controllato dal Governo di Malta, era stato escluso dal bando di gara del 2012 ed aveva contestato la sua estromissione in sede giudiziaria, di tal che, non potendosi stabilire fisicamente in Italia, aveva correttamente attivato la libertà comunitaria di esercitare l’attività in modalità transfrontaliera, come riconosciuto dai Giudici della Corte Europea.
I legali del bookmaker europeo hanno espresso grande soddisfazione per questa pronuncia, emessa in una “piazza” notoriamente ostile, perché oltre a rafforzare la bontà della loro tesi, contribuisce ad un pieno riconoscimento sia del concessionario maltese operante in Italia col marchio “BETPASSION” sia di tutti i titolari di CTD ad esso collegati che quotidianamente assistono e difendono innanzi le Corti di Giustizia.
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Nuova assoluzione a Salerno per un centro collegato a Betpassion sulla base della sentenza europea “Biasci”
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