(Jamma) – Il Tar Basilicata, tramite sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un centro collegato al bookmaker estero Stanleybet contro la Questura di Potenza per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza.
“Il collegio condivide la giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare la sentenza n. 5636/13 della III sezione) indicata dall’amministrazione che ha osservato come, in tema di scommesse su eventi sportivi, il sistema concessorio- autorizzatorio vigente nel nostro ordinamento e conforme a quello comunitario riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse, potendosi configurare la legittimità della richiesta e del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 88 T.U. 18 giugno 1931 n. 773 solo in capo all’effettivo gestore delle scommesse stesse, con l’avvertenza che − detto sistema − non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, quali la mediazione, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse.
Il sopra esposto principio scaturisce dalle seguenti considerazioni: la richiesta di autorizzazione di polizia ex art. 88 del TULPS viene proposta in favore del Centro Trasmissione Dati dal medesimo mediante apposita istanza; il rapporto giuridico intercorrente fra CTD e società estera si basa su un contratto di servizio che, in coerenza con l’impostazione della predetta istanza di autorizzazione di polizia, incentrata sulla volontà di voler intraprendere un’attività di intermediazione priva di autonomia e di rischio economico, si risolve nella mera trasmissione via “internet” alla società straniera delle proposte di scommessa sportiva su eventi a quota fissa ricevute dai clienti e che detta società accetta o meno trasmettendo telematicamente l’esito al CTD; detta modalità di svolgimento delle operazioni trova conferma nella disciplina contrattuale che contempla due parti fra loro autonome e indipendenti con un’assoluta esclusione del CTD da qualsiasi possibilità di incidere sull’organizzazione della gestione delle scommesse, sulla loro accettazione e sulle modalità di gioco, prerogative tutte, queste, della società estera; la qualificazione del rapporto contrattuale sopradescritto appare pertanto riconducibile allo schema della mediazione (cfr. art. 1754 c.c.) che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza che si crei un legame del mediatore nei confronti dell’altra all’insegna della dipendenza o della rappresentanza; da tutto ciò se ne evince che il CTD, ancorché abbia formalmente aperto il procedimento autorizzatorio, non ha alcun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione e di conseguenza neppure la legittimazione processuale; comunque riveste una condizione giuridica di carente attualità dell’interesse al ricorso. Come è stato osservato nella sentenza in parola, “nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato, dato che presuppone il potere giuridico, che nel caso di specie manca, di organizzare e gestire il mercato delle scommesse”; in altri termini il CTD giammai potrebbe svolgere l’attività autorizzata stante l’assenza nel nostro ordinamento della società nel cui interesse agisce e opera. Questa la conclusione raggiunta fino a questo momento dalla giurisprudenza comunitaria che non ha sconfessato il sistema “concessorio-autorizzatorio” nazionale che presuppone sì operatori economici che organizzano e gestiscono scommesse, ma senza spazio alcuno per formule diverse, che prescindano dall’inserimento giuridico del vero gestore nel mercato nazionale delle scommesse; ove invece si consentisse alla messa in pratica d’un meccanismo rispondente allo schema organizzativo promanante dalla istanza di autorizzazione del ricorrente, il gestore vero delle scommesse svolgerebbe la sua attività all’estero -senza controlli e verifiche da parte dell’autorità di P.S.- attraverso l’intermediatore, in tal modo creando incertezza nello stesso pubblico degli scommettitori e possibile turbativa dell’ordine pubblico. Per tutto quanto sopra esposto, il collegio dichiara il presente gravame inammissibile”.