(Jamma) – Ennesima vittoria del dipartimento legale di Betpassion innanzi al Tribunale del Riesame di Foggia che ha nuovamente accolto, come ad aprile e maggio di quest’anno, le difese dei legali del bookmaker maltese e disposto la rimozione dei sigilli di quanto sequestrato dalla sezione P.A.S.I. della Polizia di Stato.
Gli avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto entrambi del Foro di Padova hanno rappresentato ai Giudici del Riesame l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea evidenziando che il noto bookmaker maltese operante in Italia con il marchio Betpassion non ha potuto stabilirsi nello Stato ospite, essendo comprovato agli atti l’illegittima esclusione dal Bando Monti del 2012 non solo alla luce dell’’ordinanza della Corte di Cassazione, III Sezione Penale, del 07.5.2014 ma anche del procedimento pendente avanti la Corte Lussemburghese avente ad oggetto la pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bari, causa C-462/14 dell’08.10.2014.
Sempre secondo i legali il noto bookmaker maltese operante in Italia con il marchio Betpassion, a seguito dell’illegittima esclusione dal bando Monti, non avrebbe avuto altra scelta se non quella di operare in modalità transfrontaliera rimanendo nel proprio Paese d’origine munito della prescritta licenza della LGA in perfetta sinergia con i principi sanciti nella nota sentenza “Biasci + altri”.
Secondo i Giudici foggiani, la Corte Lussemburghese con l’ultima sentenza “Biasci + altri” avrebbe cristallizzato due diverse modalità operative nel mercato comune europeo, lo stabilimento fisico in uno Stato ospite diverso dallo Stato d’origine, oppure l’esercizio dell’attività in modalità transfrontaliera ovvero operando dal Paese di origine in cui il bookmaker detiene le prescritte autorizzazioni: “con più sentenze – dalla sentenza datata 16.02.2012 cd. Costa e Cifone cause riunite C-72/10 e C-77/10 sino alla sentenza n. 15181/14 datata 05.02.2014 richiamata dallo stesso ricorrente – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in via pregiudiziale sulla compatibilità tra la normativa italiana in materia di attività di raccolta di scommesse e le relative sanzioni penali in caso di svolgimento di attività non autorizzata, da una parte, e due delle libertà fondamentali dell’Unione europea, quella di stabilimento (art. 43 CE, oggi art. 49 TFUE, che garantisce il diritto dei cittadini comunitari di stabilire in modo permanente in uno Stato diverso da quello di appartenenza lo svolgimento di una’attività di lavoro autonomo) e quella di prestazione di servizi (art. 49 CE, oggi art. 56 TFUE, che è complementare alla prima, e garantisce la libertà di svolgere un’attività di lavoro autonomo in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza non in forma stabile, ma con lo spostamento transfrontaliero del solo servizio) dall’altra …… Inoltre, all’indagata non può (né avrebbe potuto essere mossa) alcuna contestazione in quanto, benché ne sia ancor oggi dubbia la necessità per gli operatori già autorizzati nell’UE, ella aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione pure in Italia”.
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Il dipartimento legale di Betpassion vince ancora una volta a Foggia
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