(Jamma) – Ancora una Sentenza d’appello resa sul caso Goldbet. I fatti si riferivano al 2009 ed il titolare del centro operava con il bookmaker austriaco in forza di contratto di collaborazione e sulla base della licenza detenuta dal bookmaker stesso e rilasciata in Austria, senza tuttavia che fosse mai stata avanzata istanza di pubblica sicurezza.
Il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato, senza entrare nel merito della questione discriminatoria relativa all’operatore trasfrontaliero.
La difesa, rappresentata dall’avv.Marco Ripamonti, ha avanzato appello sulla base di una serie di argomentazioni basate in parte sugli aspetti discriminatori di cui al bando bersani e supportate dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione in parte formatasi successivamente alla pronuncia di condanna inflitta in primo grado, in parte sulla carenza dell’elemento soggettivo del reato considerata l’incertezza giurisprudenziale all’epoca del fatto relativamente alla necessità, per i CED/CTD di munirsi di licenza di PS.
La Corte d’Appello, con Sentenza resa il 28 gennaio 2016, riesaminando il caso, ha mutato indirizzo rispetto al Tribunale e, in riforma della pronuncia del primo grado, ha assolto l’imputato.
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Roma, assolto titolare di CED
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