(Jamma) – È del 20 aprile 2015 l’ennesimo successo innanzi al Tribunale Penale di Salerno degli Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto del foro di Padova difensori della nota compagnia maltese BETPASSION.
Ancora rivoluzionarie ed innovative tesi di diritto che hanno permesso di attribuire al reato contestato a diversi titolari di CED non muniti del titolo questorile, spesso provenienti da altri bookmaker, natura contravvenzionale, aprendo così la strada all’istituto dell’oblazione che ha permesso, attraverso il pagamento della metà del massimo dell’ammenda prevista, di estinguere il reato ad ogni effetto, con conseguente non iscrizione nel certificato del casellario giudiziale dell’imputato.
Il giudice salernitano però, senza nemmeno considerare la domanda subordinata di oblazione, non ha avuto dubbi nell’accogliere la domanda principale di assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. dell’imputata “perché il fatto non sussiste” sulla base della cristallizzata motivazione che si ripete in forma ormai identica in ogni sentenza del Tribunale Salernitano per l’operatore BETPASSION: “Sul punto il Tribunale ritiene infatti di aderire al recente indirizzo formatosi nella giurisprudenza di merito (cfr. ex multis Tribunale di Pescara, ord. del 17 settembre 2014, Tribunale di Asti, ord. del 6 agosto 2014 e Tribunale di Teramo del 3 luglio 2014) chiamata a pronunciarsi su vicende analoghe a quello oggetto di giudizio, all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 settembre 2013, ric. Biasci, in tema di libertà di stabilimento e art. 43 e 49 CE. Tale pronuncia ha tra l’altro affermato che i predetti articoli 43 e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività e, in particolare, nei casi in cui avviene un contatto diretto fra il consumatore e l’operatore ed è possibile un controllo fisico, per finalità di pubblica sicurezza, degli intermediari dell’impresa presenti sul territorio. Invero la limitazione all’esercizio pubblico dell’attività di impresa con modalità transfrontaliere può avere luogo unicamente se finalizzata alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo, per cui si è correttamente evidenziato che, ove la richiesta di autorizzazione avanzata dal ricorrente ex art. 88 Tulps fosse respinta per motivi legati alla persona del richiedente tali da compromettere la sicurezza pubblica, la limitazione risulterebbe pienamente compatibile con i principi comunitari di tutela dell’attività di impresa con modalità transfrontaliera. Nel caso di specie, tuttavia, il diniego dell’autorizzazione è stato fondato non sulla personalità dell’istante, essendo peraltro l’imputata incensurata e non gravata da carichi pendenti, ma in ragione della mancanza di atti concessori in favore della convenzionata BETPASSION“.
I vertici della compagnia maltese, sentiti dalla redazione, hanno espresso soddisfazione nel leggere oramai un numero consistente di motivazioni di assoluzione, tutte rese in sede di prima udienza, fondate su una giurisprudenza oramai seguita da innumerevoli tribunali dell’intero Stivale e formatasi in casa BETPASSION che consente un’efficace tutela dei propri centri anche dopo l’introduzione della nuova Legge Finanziaria 2015, dichiarandosi sicuri, peraltro, che le nuove modalità operative attuate da BETPASSION permetteranno ai propri affiliati una certa serenità nel loro lavoro quotidiano proiettato soprattutto nel lungo termine.