(Jamma) – Un nuovo successo dei legali patavini Avv.ti Andrea Vianello e Marco Colapinto, storici difensori di BETPASSION, chiamati innanzi al Tribunale di Matera per assumere la difesa del titolare di un CTD imputato per la violazione dell’art. 4 legge 401/89.
Alla prima udienza, il giudice, lette le memorie della difesa e formulate le conclusioni, ritiratosi in camera di consiglio, ha accolto integralmente tutte le motivazioni sostenute dagli avvocati patavini che non si sono limitati all’ormai riconosciuta illegittima esclusione dal bando Monti del noto bookmaker maltese operante in Italia con il marchio BETPASSION ma hanno voluto attaccare anche la Legge Finanziaria 2015.
Tesi difensive che il giudice ha inteso condividere, motivando così l’assoluzione dell’imputato: “L’assunto accusatorio risulta radicalmente infondato e non merita perciò alcun accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che qui di seguito si espongono…… l’ultimo bando di gara, indetto dal governo Monti per il rilascio di concessioni di gioco in Italia a favore di società estere, definito in data 29.05.2013, ed a tale bando il bookmaker aveva regolarmente partecipato, ma proprio per la mancata rimozione da parte del governo Monti delle clausole ostative e discriminatorie esistenti nel bando (minore durata della concessione ed acquisizione coattiva è gratuita dei beni materiali ed immateriale della rete di gestione e raccolta del gioco in caso di cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di altri provvedimenti che ne sancissero la decadenza n.d.E.), il bookmaker a cui era affiliato l’imputato aveva proposto ricorso amministrativo al TAR Lazio (…) e la stessa III Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sua ordinanza del 5.2.2014, ha rimesso la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunciasse circa l’incompatibilità con il diritto comunitario di bandire una gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle rilasciate in passato; se fosse incompatibile a che l’esigenza di mero allineamento temporale delle scadenze costituisse giustificazione adeguata alla minor durata; se fosse legittima una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco nei dai sopra indicati”.
Secondo il giudice, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22.1.2015 non e’ assolutamente risolutiva, “non cogliendo, tuttavia, l’aspetto fondamentale costituito dal fatto che con il bando Monti si era passato da un sistema rigorosamente concessorio ad un vero e proprio sistema autorizzatorio, senza la prefissione di alcun tetto numerico, sicchè di fatto – con buona pace del perseguimento della riduzione delle occasioni di gioco e della lotta contro la criminalità collegata ai giochi – di fatto il bando Monti ha consentito a chiunque di avviare l’attività di raccolta di gioco, a favore delle casse statali”..”Ad ogni modo, a riprova che il nuovo legislatore ha comunque accolto i principi contenuti nell’ultima sentenza della Corte di Giustizia Europea, si ricorda come con la Legge Finanziaria del 2015 è previsto che lo Stato italiano acquisisca migliaia di punti raccolta di scommesse collegati a bookmakers esteri e non stabiliti in Italia, come BETPASSION, appunto, regolandosi mediante la sottoscrizione di un disciplinare del tutto identico a quello del governo Monti del 2012, ma privo della clausola vessatoria della acquisizione gratuita dei beni materiali ed immateriali della rete di gestione e raccolta, in tal modo lo Stato italiano ha preso atto del riconoscimento implicito della discriminatorietá degli artt. 43, 49 e 56 TFUE”.
Conclude il giudice chiarendo che: “Questo vuol dire che la mancata partecipazione alla nuova gara da parte del bookmaker maltese operante in Italia con il marchio BETPASSION nel 2012 non é stata dovuta ad una libera scelta ma ad una condizione lesiva della libertà comunitaria, essendo la compromissione degli artt. 43 e 49 e 56 del Trattato CE, e quindi non è stata dovuta alla volontà della società maltese di non partecipare alla gara per tali concessioni, allora neppure si possono sanzionare coloro che hanno utilizzato i servizi di tale operatore, posto che non si é in presenza della fattispecie concreta di raccolta di scommesse clandestine e del tutto al di fuori del sistema legale concessorio, perché realizzata nel disprezzo totale dei principi comunitari”.
Ricorrendo così le condizioni per la disapplicazione della norma interna il giudice di Matera assolveva il titolare del centro dal reato ascrittogli “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Una decisione questa – commentano gli Avv.ti Vianello e Colapinto – molto importante che tutti i titolari dei centri collegati al gruppo BETPASSION possono accogliere con piacere, soprattutto dopo la legge Finanziaria 2015, avendo peraltro già attuato modalità operative che li hanno tenuti esenti da molte problematiche vissute, invece, da altri operatori.